Sicurezza, il decreto è legge: pene più severe per chi molesta

22 aprile 2009 | 20:34
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Sicurezza, il decreto è legge: pene più severe per chi molesta

Il decreto sicurezza è legge. Il provvedimento è stato approvato all’unanimità e in via definitiva dal Senato. Sono stati 261 i voti favorevoli, tre gli astenuti e un contrario. Nel testo non sono contenute le norme relative alle cosiddette “ronde”, mentre la parte riguardante il prolungamento fino a sei mesi di clandestini nei Centri di identificazione ed espulsione (Cie) è stata abolita durante il passaggio alla Camera. Queste le misure principali contenute nel decreto:


VIOLENZA SESSUALE: è stabilita la custodia cautelare in carcere obbligatoria per gli stupratori. Con un emendamento approvato in commissione Giustizia è stato introdotto nel testo anche l’obbligo del giudice di valutare preventivamente la probabilità che in singoli casi di atti sessuali vietati, possano ravvisarsi circostanze attenuanti. Prevista la pena dell’ergastolo nel caso in cui cagionata la morte della vittima della violenza sessuale.


GRATUITO PATROCINIO: le vittime del reato di violenza sessuale possono essere ammesse al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito che la legge prevede.


ATTI PERSECUTORI (STALKING): viene punito – salvo che il fatto non costituisca un reato più grave – con il carcere da sei mesi a quattro anni chiunque minaccia o molesta qualcuno in modo da causare “un perdurante e grave stato di ansia o di paura” o da far temere per la propria incolumità, per quella di un familiare o di qualcuno con cui si ha una relazione affettiva. Il reato è aggravato se commesso da un ex o da qualcuno con cui la vittima abbia avuto una relazione reclusione da uno a sei anni se il reato è commesso in danno di minore, donna incinta o di una persona disabile. Si procede su querela della persona offesa che deve denunciare i fatti entro sei mesi. Il magistrato può procedere d’ufficio in ogni caso in cui la vittima sia un minore o una persona con disabilità.


AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA: La norma contenuta nel decreto anticipa la possibilità di intervento del questore. Fino a quando non presenta la denuncia di stalking, la vittima può rivolgersi alle forze dell’ordine e chiedere l’intervento del questore che verificate le informazioni, ammonire il soggetto e adottare eventuali provvedimenti in materia di armi e munizioni.


DIVIETO DI AVVICINARSI ALLA VITTIMA: il giudice prescrive all’imputato il divieto di recarsi nei luoghi abitualmente frequentati dalla vittima o di mantenere comunque una determinata distanza da essa, può anche stabilire che l’imputato non si avvicini alle persone vicine o comunque legate alla vittima ed impedirgli di comunicare in qualunque modo con queste.


NUMERO VERDE: viene istituito un numero verde presso il dipartimento per le pari opportunità a favore delle vittime di stalking, attivo ventiquattro ore su ventiquattro per fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica alle vittime e per comunicare, nei casi di urgenza, e su richiesta della vittima, i reati segnalati.


VIDEOSORVEGLIANZA: i comuni possono usare, per la sicurezza urbana, telecamere da porre in luoghi pubblici o aperti al pubblico. La conservazione delle informazioni e delle immagini raccolte ha un limite temporale di sette giorni, fatte salve “esigenze speciali di conservazione”.


SEDI DISAGIATE: NO TRASFERIMENTO D’UFFICIO: il presidente della Camera Gianfranco Fini ha dichiarato inammissibile l’emendamento del governo sul trasferimento d’ufficio dei magistrati nelle sedi disagiate. La bocciatura è stata decretata sulla base del criterio di estraneità di materia della proposta rispetto al contenuto proprio del decreto. Resta quindi il principio che non possano andare a ricoprire queste sedi i magistrati di prima nomina. L’emendamento del governo stabiliva che per il trasferimento era sufficiente aver conseguito la prima valutazione di professionalità da non più di quattro anni, quanti avessero svolto da oltre 10 anni le stesse funzioni o quanti non avessero presentato domanda di trasferimento alla scadenza del periodo massimo di permanenza in un ufficio. Prevista anche una deroga, per i trasferimenti, al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa all’interno di altri distretti della stessa regione.