Tar del Lazio e Nettuno Servizi: lettera aperta del Sindaco Chiavetta

18 gennaio 2010 | 16:37
Share0
Tar del Lazio e Nettuno Servizi: lettera aperta del Sindaco Chiavetta

Riceviamo e pubblichiamo

Il Faro on line – Ho deciso di scrivere queste righe dopo che il Tar del Lazio ha pubblicato le motivazioni della sentenza con cui si è dichiarato non competente per il ricorso presentato dalla Nettuno Servizi e dalla Tributi Italia contro la risoluzione del contratto con la stessa Nettuno Servizi; la corposa motivazione con cui il Tar argomenta tale decisione, un documento di ventiquattro pagine, merita infatti una particolare attenzione proprio per l’ampia analisi che il Tribunale compie riguardo gli atti amministrativi messi in campo dal Comune di Nettuno e contro cui era per l’appunto stato fatto ricorso.
Il Tar, innanzitutto, ricorda proprio alla Nettuno Servizi l’articolo 10 della convenzione in cui è inserita la clausola di risoluzione e l’articolo 9, divenuto articolo 13 in seguito alla stipula dell’atto aggiuntivo, che prevede l’istituzione di un collegio arbitrale per le controversie tra le parti. In pratica, il ricorso al Tar non ha fondamento in quanto, come sottolinea lo stesso Tribunale, “a fronte di una sì precisa e puntuale norma pattizia inter partes, non è infatti chi non veda come questo Giudice non sia competente a conoscere della lite che la ricorrente ha qui inteso proporgli e che, per tabulas, invece riguarda l’an e il quomodo dell’esercizio della volontà del Comune intimato d’adoperare la citata clausola per sciogliersi dal vincolo negoziale”.
Il Tribunale Amministrativo fa poi riferimento alla delibera di giunta n° 84 del 2009 e alla precedente delibera di consiglio n°13 del 2009, che a suo tempo furono aspramente criticate dai presunti ‘esperti in materia’ e che invece oggi trovano l’approvazione del Tar: “Erra allora la ricorrente, come scrisse nelle sue deduzioni del 29 aprile 2009, a ritenere che il Comune non possa avvalersi della predetta clausola essendo questa, invece ed ove se ne verifichino i presupposti, nella sua autonoma sfera potestativa liberamente accettata da detta Società. Al più la ricorrente, come in effetti fa, può contestare la sussistenza e la legittimità dei presupposti medesimi, ma, in tal caso, si ricade nella fattispecie regolata dall’art. 13 della convenzione, con conseguente devoluzione, in via esclusiva, della relativa lite alla procedura arbitrale rituale”. Riassumendo, il Comune aveva il diritto, come ha fatto, di richiamarsi alla clausola risolutiva della convenzione e ogni diatriba sull’esistenza dei presupposti a tale richiamo deve essere risolta in sede arbitrale.
A maggior rafforzamento dell’inconsistenza del ricorso presentato dalla Nettuno Servizi, il giudice fa presente che si tratta di concessione in house di servizi pubblici, “onde in ogni caso la risoluzione del rapporto negoziale non rientrerebbe comunque nella cognizione esclusiva di questo Giudice”. “L’atto di decadenza”, prosegue il Tar nelle sue motivazioni, “quand’anche rappresenti il risultato di operazioni discrezionali o di valutazioni tecniche assai elaborate da parte della Pubblica Amministrazione, si muove pur sempre nell’ambito paritetico del contratto, costituendo appunto l’esplicazione non d’una potestà autoritativa pubblica (in concreto, d’autotutela amministrativa), ma d’un diritto potestativo direttamente discendente dal regolamento negoziale”. In pratica, l’amministrazione comunale non è mai uscita dalle norme del diritto, ha soltanto applicato le leggi e le normali tutele previste dalla convenzione stessa: non è stato mai compiuto nulla di irregolare, ma abbiamo affrontato la Nettuno Servizi sul campo della legge e le leggi ci hanno sempre dato ragione.
Men che meno trovano fondamento le opposizioni alla gestione diretta delle entrate e della scelta di Equitalia come agente della riscossione: “Non ha pregio e va disatteso il gruppo di censure inerenti alla ripresa, da parte del Comune di Nettuno, del servizio concesso in gestione diretta ed all’affidamento temporaneo di quest’ultimo alla controinteressata Equitalia Gerit spa. Per altro verso, in punto di fatto giova rammentare che il Comune intimato ha affidato alla Società controintereressata non già in concessione l’intero servizio già oggetto del rapporto per cui è causa, bensì la sola riscossione della Tarsu e dell’Ici di prossima scadenza, donde l’assenza d’identità d’oggetto tra la concessione previdente e l’attuale rapporto con Equitalia Gerit spa”. Semplificando, il Tar ha messo in evidenza come l’attuale rapporto con Equitalia non ha nulla a che vedere con una convenzione come quella stilata a suo tempo dall’amministrazione di centrodestra con la Nettuno Servizi; in tal senso vengono richiamate le delibere consiliari 27 e 28 del 2009, che rispondono coerentemente con l’articolo 7 del Regolamento generale delle entrate del Comune di Nettuno.
E possono mettersi l’anima in pace anche coloro che, forse poco a conoscenza dell’amministrazione pubblica, contestavano l’assenza di una gara d’appalto per l’affidamento del servizio in questione ad Equitalia; il Tar del Lazio infatti ricorda che “è appena da osservare, in aggiunta, che la scelta della Pubblica Amministrazione intimata d’affidare alla controinteressata la riscossione della Tarsu mediante ruoli, che il Comune ha già previamente indicato quale metodo esclusivo di riscossione della tassa, non necessità di per sé dell’espletamento di una gara ad hoc, proprio grazie alla qualità peculiare della Equitalia Gerit spa quale agente della riscossione, ossia quale unico soggetto ex lege abilitato all’uso di tal modalità attuativa dell’obbligazione tributaria”.
Nelle motivazioni che la Nettuno Servizi adduceva come giustificazioni alla sua opposizione alla risoluzione del contratto ci deve essere stata un po’ di ‘confusione’, visto che il Tar riporta che “la ricorrente confonde la decadenza sanzionatoria per gravi abusi o inadempimenti, regolata appunto dall’art. 13 del DM 289/2000, con l’esercizio, da parte del Comune intimato, del diritto potestativo sotteso alla clausola risolutiva espressa ex art. 10 della convenzione. La ricorrente non tiene conto del fatto che detta clausola non serve a sanzionare alcunché, né è, di per sé sola, espressione di quell’autotutela amministrativa cui tende la decadenza in parola. Non sfugge certo al Collegio che, anche quando effettui attività paritetiche, la Pubblica Amministrazione non è equiparata tout court alla parte privata e deve sempre perseguire l’interesse pubblico cui il negozio, come nella specie, è preordinato. Tuttavia, poiché la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto è insita nella disciplina del contratto stesso, la clausola risolutiva espressa non sostanzialmente diversa dalla risoluzione, ma ne è piuttosto un metodo di rafforzamento e d’accelerazione della produzione degli effetti, di cui tutti i soggetti di diritto, compresa la Pubblica Amministrazione contraente, possono avvalersi nell’ambito dell’autonomia privata, quando il regolamento negoziale glielo consenta”. Ovvero il fatto della cancellazione dall’Albo è un’ipotesi ulteriore che non attiene al diritto del Comune di risolvere il contratto per gravi inadempienze; sono due percorsi distinti che partono da una base comune ma poi hanno natura diversa, una privata e una amministrativa.
In conclusione, il Tar, pur dichiarandosi non competente nella disputa che la Nettuno Servizi e Tributi Italia hanno voluto sollevare, ha sottolineato la bontà del nostro operato amministrativo, richiamando le delibere di consiglio e di giunta che ci hanno permesso di risolvere il contratto con la Nettuno Servizi, e ha messo in evidenza la mancanza di validità giuridica delle obiezioni mosse contro il Comune di Nettuno. Per la nostra amministrazione è una nuova conferma di quanto fatto per la risoluzione del contratto; a chi si era autonominato esperto in materia e si era detto pronto, dietro lauto compenso, a fornire consulenza per sciogliere il rapporto con la Nettuno Servizi, oggi diciamo che, pur senza il suo ‘aiuto’, siamo riusciti a portare a termine l’obiettivo che ci eravamo prefissati.