Ricorso Tributi Italia: il Tar conferma la cancellazione dall’Albo dei Riscossori

28 gennaio 2010 | 23:51
Share0
Ricorso Tributi Italia: il Tar conferma la cancellazione dall’Albo dei Riscossori

Il sindaco Chiavetta: ‘Vittoria definitiva del Comune di Nettuno’

Il Faro on line – Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Tributi Italia, confermando la cancella-zione della società dall’Albo dei Riscossori. Il Tribunale ha ampiamente illustrato i motivi della de-cisione nella sentenza di respingimento, spiegando ad esempio che “la Commissione è pervenuta alla cancellazione non perché, in passato, v’erano stati anche seri e gravi inadempimenti da parte della ricorrente verso un certo numero di enti concedenti, ma dopo che, a seguito di un prolungato e sostanzialmente irreversibile stato di crisi strutturale di tal Società, v’è stato un accertamento, in contraddittorio con questa, dell’impossibilità di rimuovere siffatte criticità e di mantenere un rap-porto fisiologico con gli enti”.

“La sentenza del Tribunale è chiara – commenta il Sindaco Alessio Chiavetta – la Tributi Italia non solo si è resa colpevole di diverse mancanze nei confronti dei Comuni, ma non ha nemmeno più la forza di superare la crisi strutturale che sta attraversando. Date queste premesse, la cancella-zione dall’Albo dei Riscossori era un semplice atto dovuto della Commissione Ministeriale”.

Il Tar infatti sottolinea che “il ritardato od omesso versamento in sé è già un illecito dell’impresa concessionaria, aldilà, quindi, del numero minimo di omissioni occorrenti per dichiarare (in caso di clausola risolutiva) o far dichiarare (negli altri casi) la risoluzione del rapporto concessorio”. E prosegue poi dichiarando che “può pure darsi che, ove s’accerti lo stato di d’insolvenza della ri-corrente e si pervenga al suo fallimento, gli enti creditori concorrano con altri soggetti al soddisfa-cimento, forse solo in parte, delle loro pretese, ma è paradossale l’assunto attoreo secondo cui, per evitare tale evenienza, sarebbe stato opportuno non pronunciare la cancellazione, pur se questa è doverosa a fronte degli accertati presupposti”. E infine “la cancellazione non è la fonte, ma la ri-sultante dello stato di crisi della ricorrente, a quanto pare irreversibile, su pure gli istituti di credi-to interpellati non hanno saputo come reperire risorse per il predetto risanamento. Sicché, foss’anche stata latamente discrezionale, la misura espulsiva sarebbe stata ineluttabile a fronte di tali premesse e, quindi, logicamente coerente con queste e proporzionata per la miglior cura dell’interesse pubblico”.

“E’ la vittoria definitiva del Comune di Nettuno – conclude il Sindaco Chiavetta – grazie alla lunga e complessa battaglia legale che questa amministrazione ha condotto con la forza del diritto e con il sostegno di un’ampia documentazione: la sentenza del Tar, ultima vittoria di una lunga serie, è la conferma che non abbiamo nulla da imparare da chi si autoproclamava esperto e presagiva scia-gure e disgrazie. La città di Nettuno ha saldamente in mano la gestione diretta delle proprie entra-te: le lettere scritte ai giornali da chicchessia sono solo chiacchiere prive di ogni sostanza, solo un modo per ricercare una visibilità politica fuori luogo”.