Favismo, ordinanza del sindaco Carlo Eufemi

27 marzo 2010 | 18:07
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Favismo, ordinanza del sindaco Carlo Eufemi

Ardea – Tutte le limitazioni e gli obblighi sul territorio comunale

Il Faro on line – Il Sindaco Carlo Eufemi, al fine di tutelare le persone e, in particolare i bambini, affette da favismo residenti nel territorio comunale e di prevenire le gravi conseguenze di tale fenomeno, ha rinnovato nei giorni scorsi l’ordinanza relativa alla “Prevenzione degli effetti del favismo e limitazione nelle distanze per le colture in prossimità dei centri abitati, agglomerati di case e nei pressi di strutture”. Nel documento firmato dal primo cittadino si vieta a chiunque di coltivare, in luoghi definiti, piantagioni di fave e piselli e se ne obbliga l’estirpazione immediata nei terreni già coltivati stabilendo che: “i proprietari dei fondi che si trovano nelle zone di divieto con termine immediato dalla data di notifica della presente ordinanza, eliminino del tutto il tipo di coltura in questione”. Si fa presente che per non incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 650 del codice penale, i cittadini sono tenuti ad osservare l’esatta esecuzione dell’ordinanza. I controlli della Polizia Municipale al fine di garantire il rispetto di tale ordinanza sono in atto da tempo e sono stati intensificati.

Di seguito riportiamo uno stralcio dell’ordinanza che è visionabile integralmente presso il Comando della Polizia Municipale e sul sito istituzionale del Comune di Ardea:
“(…) si ordina:
– il divieto a chiunque di coltivare fave e piselli nei centri abitati distinti nelle zone: Castagnetta, Nuova Florida, Banditella, Centro Storico, Nuova California, Colle Romito, Lido dei Pini e negli agglomerati di case in corrispondenza di via Lungomare degli Ardeatini, Lungomare di Tor San Lorenzo e Lungomare delle Pinete e a 300 metri dalla delimitazione degli stessi;
– il divieto assoluto nelle zone ricadenti nel raggio di 300 metri da: ogni istituzione scolastica pubblica e privata di ogni ordine e grado, comprese anche materne e asili nido; tutti gli edifici e luoghi pubblici, compresi cimiteri, centri sportivi, luoghi di culto, uffici postali, Comando Carabinieri, Polizia Locale parchi pubblici; via Forlì, strada
abitualmente frequentata per l’accesso al mare; l’abitazione delle persone affette dalla patologia in questione; via Pontina Vecchia su tutta la via Laurentina fino al confine con il Comune di Anzio;
– il divieto assoluto nella zona ricadente nel raggio di 500 metri del km 29 della via Laurentina;
– che i proprietari dei fondi che si trovano nelle zone di divieto, con termine immediato dalla data di notifica della presente ordinanza, eliminino del tutto il topo di coltura in questione;
– la vendita di fave fresche, ove venga effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto e all’ingrosso, nelle aree pubbliche autorizzate è consentita purché le stesse siano preconfezionate in sacchetti sigillati ai sensi della Legge e dando corretta pubblicità della vendita con appositi cartelli di dimensioni minime di 30×40 cm, con la seguente dicitura “Avviso per i Cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: in questo esercizio commerciale sono in vendita (sono esposte) fave fresche”.
– i cittadini che intendono coltivare fave in siti al di fuori dei centri urbani, dovranno accertarsi presso il Comune, che in detti siti non sia attivo il divieto di coltivazione di fave;
– Per i ristoranti e attività commerciali  similari, il cartello va posto bene in vista agli ingressi degli esercizi
– Per le zone non urbane il divieto di coltivazione sarà imposto con appositi provvedimenti dall’immobile di abitazione o comunque dai luoghi presentati abitualmente da cittadini affetti da favismo, su presentazione da parte degli interessati di istanza specifica, corredata da documentazione medica (…)