Il Consiglio di Stato respinge i ricorsi di A.Ser e Tributi Italia

27 aprile 2012 | 00:50
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Il Consiglio di Stato respinge i ricorsi di A.Ser e Tributi Italia

De Fusco: “Ennesima vittoria dell’Amministrazione” 

Il Faro on line – Il Consiglio di Stato respinge i ricorsi di A.Ser e Tributi Italia e rafforza la posizione del Comune di Pomezia sancendo la definitiva legittimità della revoca di convenzione. 

Dopo la revoca del 4/5/2009 della convenzione tra Ente e A.Ser e dopo la cancellazione delle società dall’albo “dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni” avvenuta il 9/12/2009, A.Ser e Tributi Italia sono state ammesse nel 2010 alla procedura di amministrazione straordinaria. A partire da questo avevano proposto ricorso al TAR del Lazio appellandosi al decreto legislativo n. 446 del 1997 che consente alle società ammesse alle procedure di amministrazione straordinaria di far salve le convenzioni decadute a causa della cancellazione dall’albo. 

Ricorso respinto già dal Tribunale Amministrativo che aveva osservato che “la decadenza della convenzione dichiarata dal Comune di Pomezia in data 4/5/2009 non è avvenuta a causa della cancellazione dall’albo anche perché la successiva decisione ministeriale (di cancellazione dall’albo) è stata una conseguenza delle inadempienze perpetrate nel tempo da A.Ser (ovvero il mancato versamento delle somme riscosse agli enti affidanti)”. 

Sentenza confermata ora anche in appello. “Diversamente da quanto sostengono le parti appellanti – si legge infatti nella sentenza n. 2254 del 18/4/2012 del Consiglio di Stato – il Comune, nel dichiarare l’intervenuta decadenza dalla convenzione del 30.3.2000 con A.Ser, non ha fatto altro che avvalersi della clausola risolutiva della convenzione medesima, la quale prevede la decadenza del contratto a) per mancato versamento delle somme dovute per due rate consecutive e b) per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio. Correttamente, pertanto, il TAR ha giudicato infondati i ricorsi in quanto la decadenza dalla convenzione dichiarata dal Comune non è avvenuta a causa della cancellazione dall’albo (anche perché la decadenza è anteriore alla cancellazione dall’albo, ndr), ma è stata causata dalle inadempienze continuate di A.Ser e Tributi Italia ai danni del Comune”. 

“Ennesima vittoria del Comune di Pomezia contro A.Ser e Tributi Italia, a dimostrazione dell’assoluta legittimità della revoca di convenzione voluta proprio dall’Amministrazione De Fusco nel 2009 e del grave danno patrimoniale causato alle casse comunali dalle ex società di riscossione”.

Cronistoria:

–         Il 30 marzo 2000 il Comune di Pomezia ha stipulato con A.Ser (società mista a capitale pubblico/privato) una convenzione avente ad oggetto il servizio di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi comunali ICI e TARSU.

–         Con convenzione successiva A.Ser ha conferito mandato a Tributi Italia (socio di minoranza privato della società mista) per la gestione operativa dei servizi oggetto della concessione.

–         A.Ser e Tributi Italia si sono rese responsabili di persistenti e notevoli ritardi nei riversamenti di somme, in favore del Comune, rispetto ai termini contrattuali.

–         Il 4 maggio 2009 il Comune di Pomezia ha disposto la decadenza della società A.Ser dalla convenzione del 30.3.2000 a causa dell’inadempimento contrattuale sopra indicato.

–         Con delibera 9.12.2009, n.1, la Commissione “per la tenuta dell’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni”, considerato il mancato versamento di ingenti somme dovute agli enti affidanti alle prescritte scadenze, dispone la cancellazione di Tributi Italia dall’albo.

–         Il 18 giugno 2010 Tributi Italia è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e il 27 luglio 2010 il Tribunale di Roma ne ha dichiarato lo stato di insolvenza.

–         Il 19 luglio 2010 A.Ser è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e il 12 agosto 2010 il Tribunale di Roma ne ha dichiarato lo stato di insolvenza.

–         Avverso i provvedimenti di decadenza dalla convenzione con il Comune di Pomezia A.Ser e Tributi Italia hanno proposto due distinti ricorsi davanti al TAR del Lazio, entrambi respinti nel 2010. Sono dunque ricorse in appello.

–         Il Comune di Pomezia si è costituito in entrambi i ricorsi.

–         Con sentenza n. 2254 del 18/4/2012 il Consiglio di Stato respinge i ricorsi perché infondati e, per l’effetto, conferma le sentenze impugnate.