Nuova ordinanza sulla gestione dei rifiuti agricoli

18 ottobre 2013 | 01:00
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Nuova ordinanza sulla gestione dei rifiuti agricoli

Il terreno su cui si esegue l’abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci

Il Faro on line – Il Comune di Montalto di Castro ha emesso un’ordinanza a seguito di una delibera di Giunta provinciale, con la quale vengono dettate le linee guida per la gestione dei rifiuti agricoli in esecuzione del regolamento regionale, presentate in un incontro che si è tenuto in Provincia con le associazioni di categoria ed i Comuni del territorio. Il provvedimento consente di venire incontro alle esigenze degli agricoltori, colpiti da un momento di forte instabilità del settore, mediante la combustione dei residui agricoli sul luogo di produzione, evitando così l’accumulo di ingenti quantità al suolo ed ulteriori costi di smaltimento.
Le linee guida stabiliscono che: deve essere assicurata, durante l’attività di bruciamento, la costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del terreno, o di persona di sua fiducia, ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci; la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e deve avvenire ad almeno 100 metri da edifici di terzi; possono essere destinati alla combustione all’aperto al massimo 5 metri steri al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti; l’operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide ed il fuoco deve estinguersi non oltre le ore 11, oppure deve accendersi dopo le ore 17.Il terreno su cui si esegue l’abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l’insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve essere realizzata una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri; non sono ammessi fuochi entro una fascia di 100 metri nelle aree adiacenti la ferrovia e le grandi vie di comunicazione; deve essere realizzata una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, in quelle aree agricole adiacenti ai boschi o situate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi; è vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali; è consentito l’accumulo per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per la stessa finalità; i residui devono essere interrati nel luogo di abbruciamento, al fine di evitare il trascinamento della combustione nei corsi d’acqua.