Falsi documenti per demolire manufatti, arriva la prima sentenza

17 ottobre 2014 | 22:00
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Falsi documenti per demolire manufatti, arriva la prima sentenza

Riportarono una rappresentazione dei luoghi non veritiera. Quattro mesi di reclusione (pena sospesa) oltre al pagamento delle spese processuali

Il Faro on line – Se pur solo in primo grado, il giudice Dott.ssa Marisa Mosetti del  Tribunale di Velletri  ha condannato un ingegnere e un proprietario di un manufatto per aver demolito senza autorizzazione un manufatto che si erano visti sequestrare dai vigili della squadra antiabusivismo. Durante il sequestro giudiziario i due avevano presentato un progetto per ottenere il permesso a costruire in sanatoria riportando una falsa rappresentazione dei luoghi, traendo in inganno il compilatore del permesso e l’allora dirigente Dott.ssa Alessandra Magrì; quest’ultima in autotutela dopo la denuncia di falsa rappresentazione grafica, aveva revocato il permesso precedentemente concesso.

La condanna comminata è stata di quattro mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, pena sospesa e non menzione per entrambi per il riconoscimento delle attenuanti generiche. Inoltre è stata dichiarata la falsità del documento in sequestro   e ordinata la cancellazione nelle forme di legge (quindi annullando il permesso a costruire in sanatoria). I fatti risalgono al 2005, fu presentata al comando della Guardia di Finanza di Pomezia, una dettagliata denuncia all’Autorità Giudiziaria dallo studio legale Falco – Fiorini di Pomezia. L’arringa dell’avvocato Francesco Falco è prevalsa su quella del legale del proprietario dell’area e del tecnico dello stesso proprietario.

La sentenza con la dichiarazione di falsità emanata dal giudice e la cancellazione nelle forme di legge per il permesso a costruire in sanatoria ribaltano tutte le precedenti sentenza del Tar nelle quali il comune non si è mai costituito. Soltanto in una delle due sentenze il comune di Ardea si è appellato al Consiglio di Stato.

Resta da capire il metodo che adopera l’amministrazione comunale nel decidere contro chi deve costituirsi parte civile vista l’esistenza di una disposizione tutt’ora in vigore dell’allora dirigente dei tre settori tecnici, ambiente, lavori pubblici ed urbanistica  Arch.  Antonello Rocca nella quale comunicava alla segretaria comunale dell’epoca e a chi si interessava delle questioni legali di doversi costituire sempre e comunque contro i ricorsi al Tar ed alle richieste di parte civile quando l’Autorità Giudiziaria ne indicava il comune parte lesa.