Axa: Danni all’auto o infortunio? Crescono le richieste di risarcimento

20 marzo 2015 | 15:15
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Axa: Danni all’auto o infortunio? Crescono le richieste di risarcimento

Buche, pigne che cadono, marciapiedi rotti… danni a persone e a cose, che vengono contestati!

Il Faro on line – Da un pó di tempo a questa parte, nonostante la cura che il Consorzio mette per spignare i pini, eliminare i rami che possono cadere, se non addirittura gli alberi interi, tappare le buche e sistemare i marciapiedi, sembra che girare per il quartiere Axa sia diventato più pericoloso di un safari tra belve feroci e tagliatori di teste. A dimostrarlo, è il numero crescente di richieste di risarcimento danni per parabrezza infranti dalle pigne, tetti d’auto schiacciati dalla caduta di rami, coppe dell’olio spaccate da quanto resta di alberi tagliati e soprattutto per danni fisici dovuti a inciampi su ostacoli o buche, che provocano ai malcapitati devastanti capitomboli. Il Consorzio è assicurato.

Contro tali nefaste evenienze e alla fine, oltre al premio annuale dell’assicurazione, si limita a pagare (e con esso tutti i consorziati) l’inevitabile franchigia per ogni sinistro.
Ultimamente, però, gli avvocati dell’assicurazione, forse proprio a causa dell’anomalo ingiustificato incremento degli incidenti e del conseguente esborso di denaro per i risarcimenti, si sono fatti più attenti e, analizzando con scrupolo maggiore le denunce, hanno scoperto situazioni interessanti. La più eclatante delle quali, escludendo ovviamente le denuncie fasulle, è contenuta in alcuni articoli della Convenzione e delle Norme di Comportamento.

Nell’Art. 7 della Convenzione, infatti, si legge tra l’altro che:
“Non dovranno accettarsi seminterrati o sottotetti abitabili”, che tradotto dal burocratese significa che i posti macchina sotto le abitazioni non possono essere trasformati in camere da letto, quartierini per la servitù o sale hobby, come invece tanti consorziati  hanno fatto impunemente, finendo per dover lasciare la macchina in strada. Nelle Norme di Comportamento, inoltre (approvate nell’Assemblea Generale del 17 dicembre 2011, Allegato D all’atto pubblico rep. 53 Raccolta n. 30 registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 4 in data 27/12/2011 al n. 25468 e depositato in copia autentica notarile presso gli uffici consortili).

Al capitolo IX – Transito e sosta autoveicoli si definisce in modo chiaro che:
“Gli utenti devono avvalersi delle aree di parcheggio private pertinenti alle rispettive proprietà, contenendo al minimo l’uso delle aree comuni. Limitatamente ad autovetture e motoveicoli è permesso, in caso di inderogabile necessità, la sosta, sempre ché diligentemente accostati al marciapiede – menziona la nota – in modo da occupare il minor spazio possibile, lungo le vie e le aree consortili ove non ne sia previsto il divieto”.

I parcheggi che l’attuale Consiglio di Amministrazione ha realizzato negli ultimi anni, quindi, per esempio in Via Arione, Via Eschilo, Via Ermesianatte, Via Teognide o attorno al biscotto in fondo a Via Euripide, non sono per la sosta dei consorziati, ma per eventuali ospiti, fornitori o comunque estranei al Consorzio. Poco più sopra, al capitolo VII – Passi Carrabili si specifica inoltre che: “I passi carrabili vanno tenuti in perfetto stato di manutenzione dai rispettivi proprietari i quali, in mancanza, rispondono delle situazioni di pericolo che dovessero verificarsi per il transito pedonale sugli stessi”.

É inutile sottolineare come molti passi carrabili siano transitabili a malapena con i fuoristrada, mentre per i pedoni rappresentino un percorso di guerra, dove tra buche o gibbosità prodotte dalle radici di pino, è fin troppo facile inciampare. Ecco, così, due buoni motivi perché in caso di sinistro l’assicurazione non sborsi un solo euro. Da una parte le automobili dei consorziati non dovrebbero sostare in strada, ma nei garage privati, o nei posti macchina ricavati nei giardini, di cui tutte le abitazioni dispongono. E se questi invece sono stati trasformati in sale hobby o prati all’inglese e vivai di fiori, tanto peggio per le macchine danneggiate dalla caduta di pigne o rami.

Quanto poi ai ruzzoloni sui quei tratti di marciapiede dove insistono i passi carrabili, l’obbligo di cura del consorzio si limita alla banchina, cioè alla prosecuzione ideale dei camminamenti. Perciò, se un passante è costretto a deviare dalla linea del marciapiedi, magari per qualche auto in sosta selvaggia, e inciampa in un avvallamento, la colpa, e quindi il risarcimento, non viene addebitata al consorzio.