Il consigliere Fanco: “Chiedo al Sindaco la verifica degli atti del Segretario Comunale” 

11 maggio 2015 | 06:00
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Il consigliere Fanco: “Chiedo al Sindaco la verifica degli atti del Segretario Comunale” 

Il Consigliere: “Il Sindaco deve continuare a svolgere le funzioni eroganti del Segretario comunale”

Il Faro on line – Il Consigliere comunale di maggioranza Fanco, Capogruppo della Lista Civica “Libertà e Legalita con Eufemi per Ardea”, denuncia che in fase di verifica e controllo degli atti amministrativi del Comune di Ardea ha riscontrato che il Segretario comunale di Ardea a seguito dell’abrogazione dei diritti di rogito – art. 10 D.L. 90/2014 non svolge le funzioni roganti, causando un’ingente mancato introito alle casse comunali (danno erariale) in favore del privato (Notaio). Tale comportamento, oltre che moralmente scorretto, mercenario ed a discapito del datore di lavoro (Comune di Ardea), è in palese contrasto con le indicazioni applicative impartite ufficialmente dall’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, con Sede in Via Cesare Balbo, 43 Roma.

In data 8 Luglio 2014 testualmente invitava i Segretari, per il rispetto che da sempre la categoria ha nei confronti dei Comuni e soprattutto dei cittadini, e in attesa di un auspicato “passo indietro” in sede di conversione, a continuare a svolgere le funzioni roganti, con particolare riferimento agli atti più comuni; resta tuttavia fermo che, poiché come innanzi detto la funzione rogatoria costituisce una potestà aggiuntiva e non certo la competenza fondamentale del Segretario, essa, specie per gli atti di maggiore complessità e gravosità, e particolarmente nei piccoli comuni che non sono dotati di uffici legali, va esercitata a condizione che le competenze ordinariamente acquisite siano chiaramente commisurate e coerenti con l’atto stesso.

Invitava  gli enti a “congelare” in apposito capitolo di bilancio gli importi relativi alla quota dei diritti di rogiti dovuta in base al Ccnl 16/05/2001 per tutti i contratti rogati dopo l’entrata in vigore del citato DL 90/2014, in considerazione della disposizione contenuta nel già citato art.2 comma 3 del D. Lgs. 165/2001 per il quale il Ccnl 16/05/2001 non può essere disapplicato dalla norma del Decreto Legge, permanendo, quindi, in capo a ciascuna Amministrazione l’obbligo di applicare il trattamento economico previsto dal rispettivo contratto collettivo di lavoro (cfr. CdS, sez. IV, sentenza n. 1191/1999); si fa notare che tale indicazione è coerente col fine di evitare, oltre che inutili contenziosi dannosi sia per L’Ente che per i diretti interessati, anche l’aggravio del rischio che la successiva liquidazione dei diritti, sia nel caso che il Parlamento non converta la norma sia nel caso sia riconosciuto in sede giudiziale,  costituisca debito fuori bilancio. b)Il Segretario comunale di Ardea è anche Presidente della Commissione Anticorruzione e Dirigente al Personale, cariche ed incarichi incompatibili perché il controllore ed il controllato sono la medesima persona”.

Il consigliere Fanco chiede al Sindaco di far rispettare quanto disposto dall’Unione Nazionale Segretari comunali e Nazionali, ovvero di continuare a svolgere le funzioni eroganti del Segretario comunale consentendo così ingenti entrate nelle casse del Comune di Ardea e di revocare allo stesso Segretario le altre cariche incompatibili di Dirigente al Personale e Presidente della Commissione Anticorruzione. Alle Autorità la verifica e il controllo di quanto da me denunciato con gli eventuali provvedimenti consequenziali disposti dalle Leggi vigenti”.