Coronavirus, la scuola non si ferma: tutti i supplenti confermati
Qualora un docente titolare dovesse assentarsi nel corso della sospensione delle attività didattiche, il dirigente procede alla nomina del supplente
Scuola – I docenti sono in questi giorni impegnati in forme di vario tipo di didattica a distanza: una modalità volontaria, poiché non definita contrattualmente, che gli insegnanti stanno portando avanti per non interrompere la formazione degli alunni.
Il fare etico riguarda tutti, anche i supplenti. Lo sa bene il Governo, che nel maxi-decreto anti-Coronavirus da 20-25 miliardi che si appresta a varare, prevede disposizioni specifiche proprio a favore della continuità didattica e dello stipendio da conferire al personale precario in servizio anche con supplenza cosiddetta “breve” o temporanea.
“È bene – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – che le supplenze in essere e quelle derivanti da malattie dei docenti di ruolo vengano tutte confermate. Chiediamo alle nostre Rsu di verificare che questa procedura si attui negli istituti scolastici dove prestano servizio: se la didattica continua, attraverso altre forme, che ogni docente ritiene più opportune, in base alle proprie conoscenze e in virtù della libertà di insegnamento, allora è indispensabile procedere alla conferma o alla nomina dei docenti precari. Sia perché gli alunni hanno diritto ad avere in toto i docenti del loro Consiglio di Classe, sia perché in questo modo quando si tornerà in classe, secondo noi necessariamente dopo Pasqua, tutti saranno pronti per tornare a fare lezione”.
Il Consiglio dei Ministri ha deciso di dedicare un punto specifico del testo del decreto: nel documento pre-definitivo, si riporta che “al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti di docenza a tempo determinato, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali”.
La disposizione, se approvata, dà seguito al DPCM del 9 marzo 2020 e il successivo DPCM dell’11 marzo 2020, i quali hanno previsto la sospensione dell’attività didattica in tutte le scuole d’Italia, sino al prossimo 3 aprile.
Già con la nota dell’8 marzo, il ministero dell’Istruzione aveva fornito indicazioni in merito all’assegnazione delle supplenze brevi considerata l’atipicità della sospensione delle attività: “Nel caso di assenze dei docenti titolari nel corso della sospensione delle attività didattiche in presenza, dunque, i dirigenti scolastici si avvalgono dei supplenti, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di garantire la didattica a distanza”, riporta la nota.
Questo significa, chiosa Orizzonte Scuola, che “al fine di garantire la didattica a distanza, dunque, in caso di assenza dei docenti titolari, i dirigenti scolastici si avvalgono dei supplenti, tenuto conto della normativa vigente.
Pertanto, qualora un docente titolare dovesse assentarsi nel corso della sospensione delle attività didattiche, il dirigente procede alla nomina del supplente. Allo stesso modo, qualora il titolare dovesse proseguire l’assenza nel corso della sospensione delle attività didattiche, il dirigente procede alla proroga della supplenza, quindi con contratto continuativo”.
Ne consegue che in questi giorni di lezioni sospese, “nessun contratto è stato revocato, i docenti sono regolarmente in servizio, ma con modalità diverse, decise in autonomia dalla singola istituzione scolastica”.
(Il Faro online)