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Covid-19, a Ladispoli chiusi i parchi e stop all’attività sportiva all’aperto

20 marzo 2020 | 15:04
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Covid-19, a Ladispoli chiusi i parchi e stop all’attività sportiva all’aperto

Il commento del sindaco Alessandro Grando: “Abbiamo dimostrato di non essere in grado di rispettare delle semplici disposizioni”

Ladispoli – Stop all’attività motoria all’aperto, chiusi i parchi e le aree verdi della città, gli arenili pubblici e privati e il cimitero comunale. Così il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, ha deciso di limitare ulteriormente gli spostamenti in città, divenuti troppo frequenti. Ecco, dunque, tutti i punti della nuova ordinanza sindacale approvata oggi, 20 marzo.

L’ordinanza, punto per punto

L’ordinanza prevede:

1) La chiusura dei parchi e dei giardini pubblici o ad uso pubblico recintati e dei campi sportivi all’aperto. In tutti i parchi o giardini pubblici o ad uso pubblico non recintati è vietato l’utilizzo delle attrezzature di gioco per bambini ed è altresì vietato sostare nelle stesse;

2)
La chiusura di tutte le aree di sgambamento cani;

3)
È consentito condurre gli animali domestici, per il tempo strettamente necessario, solo ed esclusivamente nelle immediate vicinanze della propria abitazione e comunque non oltre 200 metri di distanza dalla stessa;

4)
La chiusura al pubblico del cimitero comunale. Sarà garantita l’erogazione del servizio di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme, ammettendo un numero contenuto di persone che dovranno comunque mantenere la distanza minima di sicurezza di un metro tra di loro;

5)
La sospensione delle attività di somministrazioni di alimenti e bevande situate all’interno delle aree di servizio e rifornimento di carburante collocate all’interno del perimetro urbano, nonché all’interno della stazione ferroviaria. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;

6)
Il divieto di accesso sugli arenili pubblici e su quelli dati in concessione ai privati. L’accesso alle strutture balneari e alle relative aree date in concessione, previa comunicazione scritta che dovrà pervenire all’Ufficio Demanio del Comune di Ladispoli almeno 24 ore prima, è consentito ai soli titolari delle concessioni o a loro incaricati per effettuare interventi di manutenzione sulle strutture balneari, nel rispetto delle normative vigenti in materia;

7)
La sospensione di qualsiasi pratica sportiva o motoria svolta all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico, fatti salvi i casi di necessità comprovata da idonea attestazione medica che il cittadino dovrà essere in grado di esibire alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza. Tale attività è consentita solo ed esclusivamente nelle immediate vicinanze della propria abitazione e comunque non oltre 200 metri di distanza dalla stessa, con divieto di assembramento e nel rispetto della distanza minima di sicurezza di un metro dalle altre persone;

8)
Il divieto di mobilità dalla propria abitazione, a piedi, in biclicletta o con qualsiasi altro mezzo, se non per i casi previsti nel successivo punto 9);

9)
Sono fatti salvi gli spostamenti nei termini e modalità consentiti dal Dpcm dell’8 marzo 2020, articolo 1 lett. a), che prevede che gli stessi siano giustificabili, previe le autocertificazioni di legge, esclusivamente per: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Coloro che si sposteranno dall’abitazione di residenza dovranno esibire, a richiesta delle Autorità, l’autocertificazione comprovante le ragioni dello spostamento (l’autocertificazione sarà in dotazione anche delle Forze dell’Ordine). A titolo esemplificativo, è consentito spostarsi dall’abitazione di residenza per: fare la spesa per sostentamento (acquisto di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del Dpcm del 11.03.2020), rivolgendosi comunque agli esercizi commerciali più vicini alla propria abitazione, e per l’acquisto di farmaci; situazioni familiari urgenti (assistenza congiunti malati); gestione quotidiana degli animali domestici da effettuarsi quanto più vicino a casa (esigenze fisiologiche e veterinarie); per recarsi nelle campagne in cui si detengono animali;

10)
Il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti alla
misura di quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Se vuoi consultare il documento originale, clicca qui.

Il commento del Sindaco

Abbiamo dimostrato di non essere in grado di rispettare delle semplici disposizioni, che non ci sono state imposte per gioco ma per tutelare la nostra salute e quella dei nostri figli – aveva commentato Alessandro Grando, sindaco della città, su Facebook -. Parlo al plurale perché una città è fatta di migliaia di persone, che insieme compongono una comunità. Quindi, per come la vedo io, è sufficiente che uno solo di noi non rispetti le regole per rendere vano il sacrificio di tutti gli altri”.

“Vi preannuncio quindi – aveva avvisato – che sto lavorando ad una ordinanza sindacale, che verrà pubblicata nella giornata di domani, nella quale sono contenute una serie di restrizioni che ritengo assolutamente necessarie per tutelare la salute dei cittadini di Ladispoli, anche di chi le regole non le sta rispettando. Sono deluso, non ve lo nascondo. Per natura sono sempre portato a pensare che il buon senso, prima o poi, prevalga in ognuno di noi. Evidentemente non è questo il caso”.

(Il Faro online)