Subappalto: cosa dice in merito il Nuovo Codice Appalti?
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Subappalto: cosa dice in merito il Nuovo Codice Appalti?

9 dicembre 2024 | 08:00


La prima a colpire è la soppressione del limite quantitativo al subappalto, che prima era fissato al 30%


Ai sensi dell’art.119 del Codice dei contratti pubblici, il subappalto è il contratto con cui soggetti esterni al vincolo originario si assumono l’onere di svolgere parte delle lavorazioni o dei servizi . Questo istituto giuridico è molto utile per quei lavori particolarmente complessi, i quali potrebbero risultare eccessivamente onerosi per una sola impresa.

Il Nuovo Codice Appalti introduce nuove disposizioni in merito al subappalto, definendo requisiti precisi per le aziende coinvolte. In linea generale, possiamo subito dire che anche le imprese subappaltatrici devono possedere l’attestazione SOA per la specifica categoria di opere da realizzare – in tal senso segnaliamo che è possibile visionare l’elenco delle categorie di lavori pubblici su SoaSemplice.it, sito tra i più autorevoli in materia – per comprovare l’idoneità tecnica ed economica necessaria per svolgere i lavori.

Per quanto riguarda i requisiti che vengono ritenuti necessari per le imprese coinvolte, essi riguardano sia il subappaltatore che l’appaltatore. In merito al subappaltatore, il Codice stabilisce che, al momento dell’offerta, siano rispettate alcune condizioni, tra cui innanzitutto la qualificazione per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire: il subappaltatore deve essere qualificato per i lavori che andrà a svolgere; non vi devono essere cause di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice degli appalti e le attività date in subappalto devono essere indicate chiaramente all’interno dell’offerta.

Per quanto riguarda l’appaltatore, invece, vi sono una serie di obblighi informativi nei confronti della stazione appaltante:

  • Obbligo di comunicare il nome del subappaltatore, l’importo del subappalto, l’oggetto del lavoro o dei servizi o forniture affidati
  • Eventuali modifiche intervenute nel corso del subcontratto
  • Eventuale autorizzazione integrativa qualora l’oggetto subisca variazioni o l’importo dello stesso sia incrementato.

Infine, appaltatore e subappaltatore, sono entrambi chiamati a rispondere per i lavori previsti da questo nuovo contratto, sia per ciò che concerne il buon andamento dell’opera sia per quanto riguarda il corrispondere ai lavoratori le retribuzioni dovute e il versamento dei contributi agli stessi. Inoltre, lo sono anche per quanto riguarda il rispetto delle norme in materia di lavoro e contributi per i dipendenti delle attività subappaltate.

Veniamo ora alle novità principali introdotte in materia dal nuovo Codice degli appalti. La prima a colpire è la soppressione del limite quantitativo al subappalto, che prima era fissato al 30%; viene mantenuto comunque il divieto di cessione dell’intero contratto a terzi, pena la nullità dello stesso. Viene imposto l’obbligo di applicare ai subappalti i prezzi unitari dell’aggiudicazione con ribasso minimo del 20%. Alle stazioni appaltanti viene comunque riconosciuta la possibilità di valutare caso per caso se limitare il subappalto in base alle specifiche caratteristiche dell’appalto. La discrezionalità non è comunque assoluta, ma dev’essere motivata da una delle tre esigenze elencate dall’art. 119, ossia:

  • Vigilare meglio sui lavori che vengono svolti e sul rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro
  • Salvaguardare i diritti di chi lavora all’opera in questione
  • Evitare che vi si coinvolgano associazioni criminali

Le stazioni appaltanti devono esplicitare le motivazioni della limitazione nei documenti di gara, indicando quali prestazioni devono essere svolte direttamente dal soggetto aggiudicatario.

Il Codice prevede inoltre tre casi di corresponsione diretta degli importi dovuti al subappaltatore da parte della stazione appaltante:

  • Quando il subappaltatore è una micro o piccola impresa
  • Quando il subappaltatore richiede direttamente il pagamento alla stazione appaltante, qualora sia consentito dal contratto
  • In seguito all’inadempimento dell’appaltatore

Altra importante novità è il cosiddetto subappalto “a cascata”, che prima era vietato. Il subappaltatore può quindi affidare a terzi l’esecuzione delle prestazioni subappaltate. Anche in questo caso, comunque la stazione appaltante può limitare il ricorso a questa opzione, ma solo in presenza delle stesse motivazioni per la limitazione del subappalto viste sopra.

Queste sono le principali novità introdotte dal nuovo Codice degli appalti, che vanno in direzione di una maggiore flessibilità e apertura del mercato, favorendo la partecipazione di piccole e medie imprese. A tali novità, inoltre, si accompagna la necessità da parte della stazione appaltante di verificare la trasparenza, la legalità e la tutela dei lavoratori, esercitando la sua discrezionalità responsabilmente.