Area Bambinopoli: il Sindaco di Anzio replica al Comitato cittadino

17 settembre 2009 | 14:37
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Area Bambinopoli: il Sindaco di Anzio replica al Comitato cittadino

Bruschini: ‘Non vorrei che gli atteggiamenti varino a seconda di chi detiene la proprietà dell’area’

Il Faro on line – Con riferimento alla lettera aperta del Comitato dei Cittadini, con la quale si tenta di dimostrare la presunta illegittimità del permesso di costruire rilasciato nell’area correntemente denominata “Bambinopoli”, si ritiene doveroso puntualizzare quanto di seguito descritto.
Non si può fare a meno di evidenziare la frammentarietà, l’incoerenza e l’inesattezza delle “informazioni” indicate nella lettera che, lungi dall’esporre una veritiera ricostruzione della vicenda ed una corretta analisi di documenti e normative, appare piuttosto una disorganica aggregazione di “voci” raccolte qua e là e riportate nella maniera più tendenziosa al fine di condizionare lettori e cittadini non addentrati nella materia e nella specifica situazione.  

Si puntualizza che l’area interessata ricade, in base al Piano Regolatore Generale vigente dal 2005, nella zona B/2 del Centro Urbano al di sotto della linea ferroviaria.
Le zone B/2, nell’intero territorio, sono per definizione “le zone di completamento vere e proprie.” Ovvero “lotti liberi compresi fra lotti già costruiti e urbanizzati”.

Pertanto, la medesima definizione delle zone B/2 quali lotti liberi (privi di edificazione), evidenzia l’assurdità insita nell’ipotesi (ventilata nella lettera del Comitato) che possa essere dettata per gli stessi lotti inedificati una disciplina che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici preesistenti (i quali, come detto e come dato di fatto indiscutibile, non esistono nei lotti zonizzati B/2 nel Centro Urbano al di sotto della ferrovia).

Per le zone B/2 del Centro Urbano site al di sopra della linea ferroviaria (corrispondente al comprensorio di Santa Teresa) è previsto l’indice di 0,45 mq./mq. su un massimo di due piani, con altezza massima pari a ml.7,50;

per le zone B/2 del Centro Urbano a sud della linea ferroviaria, la normativa non detta indici specifici, ma stabilisce che i parametri edificatori devono essere conformati a quelli della zona circostante. In sintesi viene prescritto che: la superficie coperta può corrispondere a quella dell’intero lotto, depurata delle aree necessarie al rispetto dei distacchi dalle strade e dai confini di proprietà; l’altezza può essere pari a quella degli edifici confinanti, o, qualora essi presentino altezze diverse, alla media tra le altezze dei medesimi.
Nell’articolo delle N.T.A. in cui viene formulata la normativa relativa a tali aree a sud della ferrovia, compare invero  un riferimento alla previsione di interventi  di “demolizione e ricostruzione” nel Centro Urbano, inteso in senso generale: tale riferimento costituisce esclusivamente una introduzione descrittiva, finalizzata a indicare la consistenza delle zone in esame e motivare le scelte progettuali, e  non può essere considerato a carattere prescrittivo: come detto, sarebbe infatti assurdo dettare, per lotti riconosciuti come inedificati, normative che disciplinano gli edifici ivi preesistenti.

La scelta progettuale del P.R.G. appare in effetti motivata dall’esigenza di prevedere, per tali lotti interclusi del Centro, la possibilità di ricucire il tessuto edilizio attraverso interventi uniformati alla struttura e consistenza (“sky-line”) del tessuto esistente.
Quando si usa la definizione di “mostri edilizi”, si dovrebbe valutare se, al contrario, non rientrerebbero in tale definizione ipotetici fabbricati alti non più di ml.7,50 realizzati al fianco di preesistenti fabbricati alti 15 o 18 ml.

Pertanto,  sin dall’entrata in vigore del piano, la norma distingue i lotti zonizzati B/2 a seconda della loro ubicazione sul territorio : appare perciò totalmente erroneo quanto scritto sulla lettera del Comitato, sia nell’indicare una fantomatica “norma tecnica inserita successivamente” (eventualità assolutamente non corrispondente al vero), sia nei riferimenti agli indici che disciplinano le B/2 delle altre parti del territorio, che non sono MAI stati relativi alle aree a sud della linea ferroviaria (e che, in ogni caso,nella trattazione svolta dal Comitato vengono mescolati in maniera incoerente ed incomprensibile alla presunta normativa circa demolizioni e ricostruzioni) .

A tal fine si precisa che risulta assolutamente falso  e fuorviante quanto scritto nella lettera citata, ovvero che “il 16 giugno 2006 la GEIM…richiese il permesso di costruire per la realizzazione di due edifici residenziali nel rispetto della normativa prevista dal PRG per la zone B/2 (due piani)” :  per il lotto di cui trattasi, nel periodo in questione, non è stato mai presentato dalla società GEIM alcun progetto di edificazione su due piani!
Il progetto presentato nel luglio 2007 differiva da quello originario del 2006 esclusivamente per la stesura architettonica, ma non presenta variazioni in merito all’altezza e al numero di piani.
Pertanto, nel luglio 2008, l’Ufficio Tecnico, verificata la conformità  del progetto presentato alle normative urbanistiche che effettivamente disciplinano l’area, ha rilasciato il relativo permesso di costruire.

Nel frattempo, è stato adottato dalla Regione Lazio il Piano Paesistico Territoriale Regionale, pubblicato nel febbraio 2008.
Proprio perché il nuovo Piano Regolatore di Anzio prevede la possibilità di realizzare nel Centro Urbano altezze superiori ai 15 ml. prima prescritti dal P.T.P. n°10, il Consiglio Comunale, con propria deliberazione del 2005, ha formulato alla Regione apposita osservazione (ai sensi dell’art.23 comma 1 della Legge Regionale 24/98), nella quale si chiedeva di conformare le previsioni del citato P.T.P. n°10 a quelle del nuovo Piano Regolatore Generale approvato.
La suddetta osservazione è stata accolta dalla Regione in sede di adozione del P.T.P.R., andando pertanto a modificare il P.T.P. vigente.
In base a ciò, una modificazione normativa subentrata tra le diverse progettazioni relative all’area di “Bambinopoli”, non consiste in una nuova normativa introdotta dal Comune, ma nel mero adeguamento della norma paesaggistica (formalizzato con le procedure previste dalla normativa), da parte della Regione Lazio, alle previsioni del P.R.G. che la stessa aveva già approvato nel 2004.

In base a ciò, la società GEIM ha presentato un nuovo progetto, che prevede l’altezza commisurata a quella dell’edificio confinante (risultando il lotto, per gli altri tre lati, adiacente a strade). L’Ufficio Tecnico non ha potuto che rilasciare il relativo permesso di costruire, previa procedura di acquisizione del parere paesaggistico.
Se la Soprintendenza per i Beni Architettonici, cui è stato regolarmente inviato il progetto, non ha formulato osservazioni in merito, evidentemente la stessa ha ritenuto la richiesta conforme alle normative paesaggistiche della zona, come in effetti é.

Non si riesce a comprendere quanto scritto nella nota del Comitato “il provvedimento è assolutamente generico, privo di motivazioni e, in particolare, manca ogni riferimento alla normativa in base alla quale è concesso il permesso di costruire”.
Il titolo abilitativo è stato rilasciato,  conformemente a tutti gli altri, previa relazione istruttoria dell’Ufficio (menzionata nello stesso) in cui sono indicati i riferimenti normativi e i punti salienti dell’iter procedurale della pratica.

Pertanto, non si comprende per quali motivazioni l’Ufficio avrebbe dovuto respingere un’istanza di edificazione conforme alle normative urbanistiche vigenti, nella loro esatta e corretta lettura.

In conclusione, la lettera del Comitato, motivando le proprie argomentazioni con le descritte inesattezze e incongruenze relative alle normative di riferimento e all’iter istruttorio della pratica, nonché con dati non veritieri tesi a condizionare le valutazioni di lettori non a conoscenza della materia, appare decisamente parziale, tendenziosa e fuorviante ai fini della corretta valutazione della situazione in esame.

Si rileva inoltre che il Piano Regolatore Generale e la relativa normativa sono stati ampiamente dibattuti, prima dell’adozione, in sedute pubbliche, sia in sedi istituzionali che in assemblee cittadine svolte in diverse zone del territorio. Dopo l’adozione, il piano e tutti i documenti costituenti lo stesso sono stati pubblicati in libera visione a tutti i cittadini (in forme più ampie di quelle minime stabilite dalle leggi), con possibilità, per gli stessi, di ottenere spiegazioni e chiarimenti e di formulare osservazioni; successivamente sussisteva la possibilità di formulare osservazioni direttamente presso la Regione. Non risulta che il Comitato di Cittadini che oggi, a distanza di diversi anni, sottoscrive le lettere di cui trattasi (e non se ne capisce la ragione… oppure si), abbia redatto osservazioni in merito: “Tutti in rigoroso silenzio”.
Non vorrei che gli atteggiamenti varino a seconda di chi detiene la proprietà dell’area.

De resto, fino a prova contraria, esistono anche i diritti dei privati proprietari del suddetto terreno che da anni attendevano decisioni dell’Amministrazione Comunale. E’ facile pretendere di vincolare le proprietà altrui per 40 anni e costruire sulle proprie magari a ridosso dei muri di Villa Sarsina.