Chi deve pagare, come fare, le sanzioni
Il Faro on line ā Il Comune di Anzio informa che a decorrere dal 1Ā° gennaio 2012 sono tenuti al pagamento dellāImposta Municipale Propria tutti i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio eā diretta lāattivitĆ dellāimpresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Eā altresƬ tenuto al pagamento il concessionario per le aree demaniali ed il locatario nel caso di immobili oggetto di contratto di locazione finanziaria.Regime agevolato viene disciplinato per gli immobili destinati ad abitazione principale, unitamente alle proprie pertinenze, ove per abitazione principale si intende il fabbricato nel quale il soggetto passivo ed il proprio nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono da considerare pertinenze esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di unāunitĆ per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente allāunitaā ad uso abitativo.
Calcolo base imponibile
Lāimporto su cui applicare le aliquote per la determinazione dellāImposta dovuta ĆØ cosƬ determinato:Aree fabbricabili: La base imponibile su cui calcolare lāImposta Ā ĆØ data dal valore venale in comune commercio al 1Ā° gennaio 2012;Fabbricati: Rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per uno dei seguenti moltiplicatori in relazione alla categoria catastale:Tipologia ImmobileMoltiplicatore IMUcat. A con esclusione delle A10160cat. C/2, C6, C7160cat. BĀ 140cat. C/3, C/4 e C/5140cat. A1080cat. D60cat. D580cat. C/155Terreni agricoli: reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 110 se trattasi di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ovvero per 135 in tutti gli altri casi.
Scadenze di pagamento e aliquote
Con delibera n.44 del 28/09/2012 il Consiglio Comunale ha approvato Ā le seguenti aliquote per lāapplicazione Ā dellāImposta Municipale Propria (IMU), per lāanno 2012, su cui determinare il saldo:A) Abitazione principale e relative pertinenze aliquota 0,38 per cento con detrazione di ā¬. 200,00 oltre ad ā¬. 50,00 per ogni figlio convivente di etĆ non superiore a 26 anni, interamente versato al Comune;Ā B) Abitazioni e relative pertinenze possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero, ovvero da cittadini italiani residenti allāestero, purchĆ© gli stessi immobili non siano stati locati aliquota 0.38 per cento con detrazione di ā¬. 200,00, interamente versata al Comune (cod. trib. 3912);C) Abitazioni possedute da societĆ cooperative a proprietĆ indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari , nonchĆ© gli alloggi ATER regolarmente assegnati,aliquota 0.40 per cento oltre alla detrazione di ā¬. 200,00 per abitazione, interamente versata al Comune (cod. Trib. 3918);D) Per immobili posseduti ed utilizzati dal soggetto passivo per la propria attivitĆ economica, indifferentemente dalla natura giuridica dello stesso, aliquota ĆØ 0.60 per cento, da versare sia allo Stato che al Comune nelle modalitĆ di seguito indicate.E) Per tutti gli altri immobili lāaliquota ĆØ del 1.06 per cento da versare sia allo Stato che al Comune nelle modalitĆ di seguito indicate.
Nel versamento del saldo entro il 17/12/2012 il contribuente tiene conto degli acconti giĆ regolarmente effettuati.
ModalitĆ di versamento allo Stato
Ad eccezione dellāimposta di competenza interamente del Comune, il contribuente effettua distintamente il versamento della parte erariale (oggi pari allo 0,38 per cento salvo la possibilitĆ per lo Stato di modificare lāaliquota entro il 10 dicembre 2012) e la quota del comune calcolata sulle aliquote approvate. Ā
Il versamento dellāimposta dovrĆ essere effettuato con modello F24 o bollettino postale
Dichiarazione
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dellāimposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati cui consegua un diverso ammontare dellāimposta dovuta. Restano confermate le dichiarazioni ICI giĆ presentate. Per gli immobili per i quali lāobbligo dichiarativo ĆØ sorto dal 1Ā° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2012.
Sanzioni
Lāomesso versamento ĆØ punibile con una sanzione del 30 per cento dellāimposta non versata.Lāomessa dichiarazione ĆØ punibile con una sanzione dal 100 al 200 per cento dellāimposta dovuta.Lāinfedele dichiarazione ĆØ punibile con una sanzione dal 50 al 100 per cento dellāimposta dovuta.
Casi particolari
a) Non sono ammesse riduzioni o agevolazioni per gli immobili concessi in comodato dāuso gratuito a parenti, affini o coniugi;b) In caso di immobili inagibili e immobili di interesse storico-culturale la base imponibile ĆØ ridotta al 50% ed il contribuente ĆØ tenuto a presentare idonea dichiarazione nei tempi di legge;c) La casa coniugale in caso di separazione legale o scioglimento del matrimonio, solo in materia IMU viene equiparata al diritto di abitazione, pertanto il soggetto passivo ĆØ il coniuge assegnatario;
e) Lāimporto da versare deve essere sempre arrotondato allāeuro superiore se le cifre dopo la virgola sono superiori a 0,49 centesimi, ovvero allāeuro inferiore qualora le cifre siano inferiori a 0,49 centesimi.
Informazioni
Maggiori informazioni possono essere reperite consultando il sito istituzionale www.comune.anzio.roma.it o direttamente presso gli sportelli dellāUfficio Tributi in Piazza C. Battisti 25 ā Anzio ā il martedƬ ed il giovedƬ dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.15 alle 17.30.