la parola all'esperto |
Cronaca Locale
/

#Fiumicino, vincoli: la Giustizia intanto inizia a dare ragione ai cittadini…

31 gennaio 2017 | 08:03
Share0
#Fiumicino, vincoli: la Giustizia intanto inizia a dare ragione ai cittadini…

Intervista all’avvocato Luciano Marranghello

#Fiumicino, vincoli: la Giustizia intanto inizia a dare ragione ai cittadini…

Il Faro on line – Terreni inseriti nel piano regolatore come edificabili, ma in realtà bloccati da vincoli. Non è un problema solo di Fiumicino, ma si è evidenziato in tutta Italia. In alcune zone ci ha pensato il Comune di riferimento ad eliminare il grattacapo, lasciando le tasse come “agricole” fino al momento del superamento dei vincoli; in altre zone ciò non è accaduto, ed è partita una battaglia legale. I tribunali di Toscana, Calabria e Abruzzo sono stati già interessati da cause “ad hoc”, nelle quali alla fine ha trionfato il cittadino. Ora anche il Lazio sta affrontando cause di questa natura, i cui risultati sono importantissimi per l’evoluzione della querelle anche su Fiumicino. Siamo andati a parlare con l’avvocato Luciano Francesco Marranghello, che da tempo segue la materia.

Il decreto 58 dell’autorità di bacino del Tevere ha riproposto con forza il tema della imposizione fiscale dei terreni considerati edificabili nel Prg di Fiumicino. Qual è la sua opinione ?
Indubbiamente si tratta di una problematica molto seria non solo perché incide gravemente sulla sfera patrimoniale dei contribuenti ma anche perché richiama fortemente i principi costituzionali di progressività ed uguaglianza.
E’ noto che dal 2006 (con la cosiddetta legge Bersani) un’area è soggetta all’imposta quando è inserita nel piano regolatore generale come edificabile e ciò indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi.
Ma proprio sulla base della disciplina normativa vigente a fini fiscali la nozione edificabilità è un concetto “flessibile” che si riflette sul valore del bene. Evidentemente la presenza di vincolo che limita o esclude l’edificabilità si ripercuote anche sul quantum della relativa tassazione.
Laddove quindi un immobile gravato da un vincolo di inedificabilità (nonostante lo stesso sia edificabile nel Prg) venga tassato senza che l’ente impositore proceda ad una diversa determinazione della base imponibile, ci troveremo di fronte ad un provvedimento illegittimo.

E che c’entra la Costituzione?
C’entra eccome! Infatti ci sarebbe violazione del principio di uguaglianza (art 3) in quanto un terreno gravato da vincolo che ne limita o esclude la edificabilità verrebbe tassato allo stesso modo di un terreno edificabile ma privo di vincoli. Inoltre ci sarebbe una violazione del principio di progressività (art 53) perché non si possono tassare allo stesso modo due diversi valori patrimoniali.

Si dice pero che su questa questione i ricorsi vengono respinti. Come mai ?
Mi dispiace di smentirla, ma e’ da tempo che mi occupo di questa problematica, prima come pubblico amministratore poi come professionista, e le assicuro che non è vero che i ricorsi non vengono accolti. Anzitutto bisogna vedere come vengono fatti i ricorsi. E qui mi fermo!
Tuttavia è  vero che c’è stato un primo momento di incertezza alla quale la Cassazione nel 2006 ha cercato di dare una risposta, ma la problematica è rimasta in realtà sempre aperta. Le assicuro che vi è tutt’ora un orientamento della giurisprudenza di merito favorevole al contribuente.

Mi può fare qualche esempio concreto?
Faccio alcuni esempi : già dopo la famosa pronuncia delle sezioni unite del 2006 sempre richiamata dai comuni a sostegno delle loro pretese, la medesima cassazione con un orientamento ormai pacifico afferma che in tema di imposta comunale sugli immobili (Ici), il possesso di un’area sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, non può essere considerato presupposto dell’imposta comunale in discussione (Sentenze del 2008/2010.- le SS. UU. nel 2014 hanno parlato anche di «vocazione edificatoria»).
Ma anche i giudici di merito già nel 2012 ( commissione tributaria regionale della Puglia) , ha stabilito che un terreno è soggetto al pagamento dell’Ici come agricolo se manca il presupposto per un’effettiva utilizzazione edificatoria, anche se l’area è inserita come edificabile nel piano regolatore generale.
Addirittura i giudici tributari toscani hanno stabilito che il requisito dell’edificabilità va valutato alla stregua non soltanto dello strumento urbanistico generale, ma anche di quegli ulteriori provvedimenti amministrativi che regolano la situazione concreta. qualora tali provvedimenti vietato la edificabilità, e che in tale caso “il tributo in questione non può essere imposto”.
Più specificatamente altre pronunce come quella dei giudici tributari della Calabria (2015) la classificazione di un terreno a rischio idrogeologico molto elevato R4 ne esclude l’assoggettamento ad Ici.
Più recentemente anche la giustizia tributaria di abbruzzese (2016) ha escluso il pagamento dell’Ici qualora un terreno sia gravato da un vicolo idrogeologico che ne esclude la edificabilità.

Ma nel Lazio, qual è l’orientamento della giurisprudenza?
La giurisprudenza tributaria del Lazio ha da poco abbracciato tale orientamento, anche se con moderazione ma riconoscendo a pieno titolo una concezione “flessibile” del concetto di edificabilità.
Sono non poche infatti le sentenze che dichiarano illegittimi gli accertamenti Ici che non tengono conto dei vincoli che limitano la inedificabilità o la escludono. Di conseguenza annullano gli avvisi di accertamento impugnati relativamente alla misura della imposta e applicano d’ufficio una aliquota in via equitativa che spesso corrisponde al 50% dell’imposta accertata.

Si sente di dare un consiglio ai proprietari di terreni con vincolo idrogeologico ?
Certamente. Io credo che in presenza di vincoli sia opportuno far vagliare ai giudici tributari la legittimità della pretesa fiscale del comune. Anche perché spesso i comuni, e non tutti, solo di recente stanno rideterminando il valore venale degli immobili su base annua.
Prima veniva calcolato su base triennale. Sulla base della mia esperienza la percentuale di accoglimento del ricorso è apprezzabile, anche da parte della Commissione tributaria di Roma nei termini che ho poc’anzi detto.