Elezioni amministrative 2017, quando si presentano le liste
Nei comuni delle regioni a statuto ordinario si voterà domenica 11 giugno, l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci avrà luogo domenica 25 giugno 2017.
Il Faro on line – Nei comuni delle Regioni a statuto ordinario si voterà domenica 11 giugno, l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci avrà luogo domenica 25 giugno 2017.
Nelle Regioni a statuto speciale il giorno delle elezioni amministrative è stabilito dalla competente autorità regionale che, in Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, ha individuato la data del 7 maggio.
I comuni – complessivamente – interessati al voto sono 1021.
I cittadini chiamati al voto sono 9.255.437 a fronte di una popolazione di 10.668.729.
Venerdì 12 maggio inizierà la finestra di due giorni in cui andranno presentate le liste dei candidati e dei contrassegni. Una occasione per verificare le alleanze all’interno delle aree politiche.
Il 27 aprile scatta la par condicio
In realtà, prima del 12 maggio, c’è un’altra scadenza importante: il 27 aprile il prefetto affiggerà i manifesti di convocazione dei comizi elettorali. Da quel giorno l’attività dei comuni verrà ridotta al minimo, agli atti urgenti e improrogabili. Dal 27 aprile inizierà anche la par condicio: i mass-media dovranno garantire un’appropriata visibilità a tutti i partiti e movimenti politici. Dal 27 maggio, infine, sarà vietato diffondere i sondaggi.
L’elezione diretta del sindaco
Per i comuni con più di 15mila abitanti è eletto sindaco il candidato che ha ottenuto più consensi superando il 50% dei voti. Se nessun candidato supera il 50% si andrà due settimane dopo, il 25 giugno, al ballottaggio tra i primi due candidati. Tra primo e secondo turno i candidati sindaco possono anche apparentarsi con liste che non lo hanno appoggiato al primo turno. Nei comuni con meno di 15mila abitanti è eletto sindaco semplicemente il candidato che ottiene più voti.
Premio di maggioranza e elezione del consiglio comunale
Ogni candidato sindaco è collegato a una lista o a un gruppo di liste di candidati consiglieri comunali. Se le liste collegate al candidato eletto sindaco hanno raggiunto almeno il 40% dei voti, viene attribuito loro un premio di maggioranza che consente di arrivare al 60% dei seggi. Non partecipano alla ripartizione dei seggi le liste che non hanno superato il 3% dei voti.
Voto disgiunto
Nelle elezioni comunali vale il voto disgiunto, vale a dire un elettore può fare una croce sul nome di un candidato sindaco e poi su una lista di candidati consiglieri non collegata allo stesso candidato sindaco. Un sistema escogitato per incentivare i partiti alla scelta di candidati sindaco di primo piano, anche slegati dalle appartenenze partitiche.
«L’anatra zoppa»
Altra particolarità delle elezioni comunali, è l’attribuzione del premio di maggioranza solo se contemporaneamente nessuna altra lista avversaria o gruppo di liste avversarie ha superato il 50% dei voti. In questo caso il candidato sindaco è eletto, ma senza avere una maggioranza in consiglio. Un scenario da «anatra zoppa» raro ma non da escludere: il questo caso il sindaco inizia il suo mandato (non ha bisogno di avere la fiducia da parte del consiglio, essendo stato eletto direttamente dai cittadini), ma sui singoli provvedimenti dovrà cercare di ottenere il consenso di consiglieri non facenti parte delle liste che lo hanno sostenuto.
LINK UTILI
Decreto del Ministro dell’Interno di indizione delle elezioni