Biotestamento, Sì del Senato, il testo è legge, Cappato ‘andiamo verso eutanasia’
Il testo, approvato in Aula è adesso legge e permetterà la sospensione delle cure su consenso dei pazienti che soffrono.
L’esame del testo in Aula del Senato è stato superato. Lunghi applausi al termine di un’approvazione che passerà alla storia. Con 180 sì, 71 no e 6 astensioni, il biotestamento diventa legge.
In Senato presenti tutti i dirigenti dell’associazione Coscioni. Mina Welby, presidente e moglie di Piergiorgio; Filomena Gallo segretario dell’associazione; Carlo Troilo, consigliere generale. In tribuna anche i genitori di Luca Coscioni Rodolfo e moltissimi altri. Tutti familiari che hanno perso i loro cari nella lotta alle malattie terminali, e che abbiamo imparato a conoscere attraverso le cronache.
‘Un passo avanti verso la civiltà’
“Questa legge a 11 anni dalla morte di Piergiorgio Welby, se passa, stabilisce il diritto a sospendere le terapie senza soffrire e il diritto di farlo anche tramite il testamento biologico” aveva detto Marco Cappato. “Sarebbe un passo in avanti enorme nel rispetto della libertà di scelta delle persone che soffrono, dei malati terminali. La prossima legislatura sarà quella in cui chiederemo di discutere e approvare anche la legge per l’eutanasia legale. E’ dall’inizio della legislatura che chiediamo questo e spero ci si sia accorti di come delle buone regole di fine vita incontrino una grande esigenza sociale. E’ la battaglia di tutti quelli che ci hanno creduto anche in Parlamento e non saremmo arrivati a questo punto senza il coraggio di persone che ci hanno messo la faccia rischiando personalmente, esponendo pubblicamente il proprio dolore per conquistare una libertà per tutti”.
Sul processo che lo vede coinvolto per la vicenda di Dj Fabo e su una eventuale condanna Cappato prosegue: “Vedremo. Io voglio cercare di fare prevalere delle norme su dei principi superiori che sono anche difesi dalle Carte internazionali e dalla Convenzione europea dei diritti umani. Se anche ci fosse una condanna il percorso non sarebbe finito qui. Non solo lo rifarei ma ho spiegato a processo che mi assumo la piena responsabilità di quello che ho fatto. Ho aiutato Fabo e la legge del 1930, nel non prevedere un’eccezione per i malati terminali, in questo e’ una legge contraria non solo ai miei principi morali ma anche a quelli della Costituzione“.
Il #biotestamento è legge! Grazie a Welby e a chi ci ha creduto!! Ci vogliamo bene 🙂 Prossima tappa: #EutanasiaLegale per essere #LiberiFinoAllaFinepic.twitter.com/WSdqOq4bvl
— Marco Cappato (@marcocappato) 14 dicembre 2017
La legge nel dettaglio
Sono cinque gli articoli fondamentali previsti all’interno della legge. Ecco le novità punto per punto:
IL CONSENSO INFORMATO – L’articolo 1 prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Viene ‘promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato’ e ‘nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari’.
I MINORI – ‘Il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore’.
LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO – L’articolo 3 prevede che ‘ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali’. Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico e in conseguenza di ciò esente da responsabilità civile o penale’. Sempre questo articolo stabilisce le modalità di espressione della propria volontà: ‘Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione‘. In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, ‘la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni‘.
PIANIFICAZIONE DELLE CURE – ‘Nella relazione tra medico e paziente – si legge nell’articolo 4 – rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e’ tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità‘. (Fonte ANSA)