Fiumicino Tributi, Imu 2018, come e quando si paga

17 aprile 2018 | 14:44
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Fiumicino Tributi, Imu 2018, come e quando si paga

A seguito delle Delibere di Consiglio Comunale n. 2 del 20.03.2018 e n. 117 del 27.12.2017, la Fiumicino Tributi ha predisposto un vademecum sull’Imu, chi la paga, come e quanto si paga.

Fiumicino – A seguito delle Delibere di Consiglio Comunale n. 2 del 20.03.2018 e n. 117 del 27.12.2017, la Fiumicino Tributi ha predisposto un vademecum sull’Imu, chi la paga, come e quanto si paga.

IMU FIUMICINO, CHI LA PAGA

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili, da parte dei soggetti di seguito indicati, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, escluse le abitazione principali e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso e castelli).

 Il proprietario dell’immobile
 I’usufruttuario
 Il titolare del diritto d’uso – di abitazione – di enfiteusi – di superficie
 Il locatario di bene in leasing
 Il concessionario di beni demaniali

Nel caso di leasing, inoltre, la soggettività passiva riguarda gli immobili da costruire e quelli costruiti e decorre dalla data di
stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.

IMU FIUMICINO, COME E QUANDO SI PAGA

L’imposta si paga in due rate: la prima, in acconto*, entro il 18 giugno 2018 (*la scadenza dell’acconto è il 16 giugno ma cadendo di sabato è rinviata a lunedì 18 giugno) e la seconda, in saldo*, entro il 17 dicembre 2018 (*la scadenza del saldo è il 16 dicembre ma cadendo di domenica è rinviata a lunedì 17 dicembre).. In alternativa è possibile pagare in un’unica soluzione (acconto e saldo) entro il 18 giugno 2018.

Gli enti non commerciali, per gli immobili in cui si svolge l’attività mista, effettuano il versamento in tre rate, di cui le prime due – di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente – devono essere versate la prima entro il 18 giugno e la seconda entro il 17 dicembre; la terza rata, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. (L. 147/2013, art. 1, co. 721).

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