le proposte

Scuola, Udir al Senato della Repubblica: presentate delle modifiche al disegno di legge n. 989

14 gennaio 2019 | 11:00
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Scuola, Udir al Senato della Repubblica: presentate delle modifiche al disegno di legge n. 989

Udir: “Bisogna reinserire nel Fondo Unico Nazionale le cifre decurtate dagli stipendi dei Dirigenti Scolastici”

Scuola – Lunedì 7 gennaio, il sindacato Udir, che tutela i diritti dei dirigenti scolastici, è intervenuto presso il Senato della Repubblica, in audizione in I e VIII Commissione del Senato, e ha presentato delle modifiche al disegno di legge n. 989.

La delegazione Udir, composta da Patrizia Costantini, Pietro Perziani e Serena Maiorca, si è espressa sul reclutamento dei ricorrenti al bando di concorso 2011, il regolamento di contabilità degli istituti, la valutazione dei dirigenti scolastici, la responsabilità in tema di sicurezza e di utilizzo delle risorse, del nuovo salario accessorio con il versamento della RIA nel FUN di area. Il testo, composto da 5 parti, prospetta operazioni di semplificazione che riguardano: il reclutamento dei DS, la contabilità dell’istituto, la valutazione dei dirigenti scolastici, le norme sulla sicurezza degli istituti scolastici e il salario accessorio dei dirigenti scolastici. Scarica la Memoria.

Tra i delegati Pietro Perziani, dirigente scolastico in quiescenza: egli ha parlato del Fondo Unico Nazionale e si è espresso sugli effetti della legge Tremonti del 2010; infatti, invece di apportare il blocco dello stipendio, essa ha attuato un vero e proprio taglio, da valutarsi in 3.500 euro circa in meno. Secondo Udir, alla luce di un’interpretazione autentica della citata legge, bisogna integrare e reinserire ciò che è stato decurtato dallo stipendio dei DS.

Le proposte di Udir

Dunque Udir, in virtù di ciò che ha enunciato, propone di aggiungere all’articolo 11, comma 1, “c) alle quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012. Conseguentemente è rideterminato, dal 1 settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all’articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002.

Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall’articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall’articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205 e da ulteriori risparmi di spesa”. La norma dunque esclude il limite per la costituzione del fondo per il salario accessorio anche per gli assegni relativi alla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012, che sarebbero dovuti confluire nel FUN annuale. Come espresso dal giovane sindacato, le cifre sono presenti nelle risorse già stanziate dalla precedente legge di stabilità e disponibili per il rinnovo contrattuale.

Poiché la norma esclude il limite per la costituzione del fondo per il salario accessorio anche per gli assegni relativi alla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2015, si chiede l’aggiunta, all’articolo 11, comma 1, della lettera “c) alle quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2015. Conseguentemente è rideterminato, dal 1 settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all’articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002.

Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall’articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall’articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205 e da ulteriori risparmi di spesa”. La copertura finanziaria si avvale di risorse già presenti.

DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI SCOLASTICI
VIII
All’articolo 11, comma 1, aggiungere la lettera c)
c) alle quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012. Conseguentemente è rideterminato, dal 1 settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all’articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002. Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall’articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall’articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205 e da ulteriori risparmi di spesa.
MOTIVAZIONE [esclusione del limite del fondo per il salario accessorio anche per la corresponsione della RIA dei dirigenti in quiescenza dal 31 agosto 2012]: la norma esclude il limite per la costituzione del fondo per il salario accessorio anche per gli assegni relativi alla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012, che sarebbero dovuti confluire nel FUN annuale. La copertura finanziaria si avvale di risorse già stanziate dalla precedente legge di stabilità e risorse già disponibili per il rinnovo contrattuale.

IX
All’articolo 11, comma 1, aggiungere la lettera c)
c) alle quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2015. Conseguentemente è rideterminato, dal 1 settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all’articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002. Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall’articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall’articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205 e da ulteriori risparmi di spesa.
MOTIVAZIONE [esclusione del limite del fondo per il salario accessorio anche per la corresponsione della RIA dei dirigenti in quiescenza dal 31 agosto 2015]: la norma esclude il limite per la costituzione del fondo per il salario accessorio anche per gli assegni relativi alla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2015, che devono confluire nel FUN annuale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 178/15 e della sottoscrizione dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 13 dicembre 2018 per il Triennio 2016-2018. La copertura finanziaria si avvale di risorse già stanziate dalla precedente legge di stabilità e risorse già disponibili per il rinnovo contrattuale.

www.udir.it

(Il Faro on line)