La proroga

Sicurezza scuole, proroga verifiche di vulnerabilità sismica e adeguamento alla norma antincendio degli edifici scolastici

29 gennaio 2019 | 12:05
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Sicurezza scuole, proroga verifiche di vulnerabilità sismica e adeguamento alla norma antincendio degli edifici scolastici

Titolo XIII bis: nuova norma sulla responsabilità dei Dirigenti Scolastici. Proroga al 31.12.2019

Scuola – Sono già disponibili i dati dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica, per singolo istituto scolastico, attraverso il portale del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, nella sezione dedicata ai dati e open data, che consentono a tutti i cittadini di conoscere lo stato di salute degli edifici scolastici presenti sul territorio nazionale; tali dati risultano utili per individuare le priorità d’intervento.

Il Ministero, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ha anche avviato una mappatura satellitare delle scuole per poter verificare eventuali spostamenti, anche millimetrici, degli stessi negli ultimi 8 anni e far partire i necessari controlli. Dall’ultimo aggiornamento dell’Anagrafe emerge che in Italia c’è un patrimonio edilizio scolastico composto da 40.151 edifici attivi che fanno capo agli enti locali; 22 mila di questi edifici sono stati costruiti prima del 1970. L’aggiornamento dell’anagrafe ha consentito un censimento più completo del precedente con un +17,8% di edifici intercettati, che nella precedente rilevazione risultavano inattivi.

Ad oggi:
• il 46,8% degli edifici non possiede il certificato di collaudo statico (la prima norma che introduce in Italia l’obbligo del certificato di collaudo statico è la legge 5 novembre 1971, n. 1086, il 22,3% degli edifici senza questo certificato è costruito prima del 1970);
• il 59,5% non ha quello di prevenzione incendi (oggi SCIA). Il 53,8% non ha quello di agibilità/abitabilità (oggi SCA);
• il 21,4% delle scuole non ha il piano di emergenza, ma con il decreto che andrà a sostituire il DM 10/03/98 ci saranno ulteriori novità;
• il 42,5% degli edifici non è dotato di accorgimenti per ridurre i consumi energetici;
• il 25,5% degli edifici non ha abbattute le barriere architettoniche per i diversamente abili.

Infatti, entrando nel merito, col decreto-legge 135/2018, A.S. 989, detto DL 989 semplificazioni, attinente alla conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, sono state tra l’altro introdotte due proposte emendative in senato attinenti:

1. Al punto 10.21 a cura dei Senatori Collina, Malpezzi, Parrini, Comincini:
Ove il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, dei locali adibiti a scuola e dei locali adibiti ad asilo nido di cui all’articolo 4, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e il termine per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici di cui all’articolo 6, comma 3-quinquies, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, e all’articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati al 31 dicembre 2019 esclusivamente per gli enti locali, beneficiari dei finanziamenti relativi ai suddetti interventi, già in fase di aggiudicazione dei lavori, ai sensi del decreto ministeriale 3 gennaio 2018, sulla programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020. Pertanto trattasi non di una mera sanatoria ma un’opportunità per tutti gli EE.LL. che ancora non hanno concluso le relative procedure di messa in sicurezza dei propri immobili scolastici.

2. Al punto 10.22 a cura dei Senatori De Petris, Errani, Grasso, Laforgia:
dove viene aggiunto in calce al testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il Titolo XIII bis (Disposizioni in materia di Istituzioni scolastiche ed educative) con la presentazione dell’art. 303:
a. bis (Individuazione del datore di lavoro);
b. ter. (Potere inibitorio e d’interdizione);
c. quater (Obblighi del proprietario dell’immobile);
d. quinquies (Obblighi del dirigente scolastico);
e. sexies (Impegni economici);
f. septies (Lavori in appalto);
g. octies (Sanzioni per il proprietario dell’immobile scolastico);
h. novies (Sanzioni per il dirigente scolastico).
In tali proposte i senatori, lodevolmente e con perizia, hanno riportato integralmente la nostra proposta normativa che ha l’ambizione di regolamentare e rimpinguare una vacatio legislativa che mai nessuno si era occupato di sanare.

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/ListEmendc/0/51070/index.html

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Emendc/1095835/1094626/index.html

Secondo UDIR è il primo sindacato dei dirigenti scolastici: “Ad oggi, intorno alla figura del dirigente scolastico, persistono gravi incongruenze normative; infatti, se da un lato viene attribuita ai dirigenti scolastici la responsabilità della sicurezza in quanto datori di lavoro, dall’altra viene ignorato il fatto che gli edifici scolastici sono di proprietà degli enti locali (comuni, provincie ed aree metropolitane) e soltanto a loro la normativa vigente impone gli obblighi relativi agli interventi strutturali, al fine di mettere in sicurezza gli edifici e quindi di conseguenza gli studenti e tutti gli operatori scolastici.

Ai dirigenti scolastici, inoltre, non è attribuita direttamente alcuna risorsa economica per esercitare eventualmente tale responsabilità o intervenire autonomamente in via ordinaria o straordinaria sui rischi delle strutture scolastiche inadeguate o inefficienti, neanche con l’introduzione del recente art. 39 in seno al regolamento di contabilità, che non può essere evocato “tout court” senza preventiva autorizzazione dell’ente locale di riferimento”. www.udir.it