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Suicidio assistito, la Corte Costituzionale: “In alcuni casi non è punibile”

25 settembre 2019 | 23:40
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Suicidio assistito, la Corte Costituzionale: “In alcuni casi non è punibile”

La Consulta apre al suicidio assistito: “Non è punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale” ma solo “a determinate condizioni”

Roma – La Consulta si è pronunciata sul fine vita. Dopo ore di camera di consiglio, arriva l’attesa sentenza della Corte Costituzionale che apre al suicidio assistito, ammesso solo talune condizioni. “Non è punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli” spiegano i giudici della Corte costituzionale che si è riunita in camera di consiglio per esaminare le questioni sollevate dalla Corte d’assise di Milano sull’articolo 580 del Codice penale riguardanti la punibilità dell’aiuto al suicidio di chi sia già determinato a togliersi la vita.

La questione era stata sollevata dai giudici in merito alla vicenda di Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, che rischiava fino a 12 anni per aver accompagnato Fabiano Antoniani, dj Fabo, tetraplegico in seguito a un incidente, a morire in una clinica svizzera.

La Corte, in attesa di un indispensabile intervento del legislatore, “ha subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente”.

La Corte sottolinea che “l’individuazione di queste specifiche condizioni e modalità procedimentali, desunte da norme già presenti nell’ordinamento, si è resa necessaria per evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili, come già sottolineato nell’ordinanza 207 del 2018. Rispetto alle condotte già realizzate, il giudice valuterà la sussistenza di condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle indicate”.

(Il Faro online)