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Ergastolo ostativo, cos’è e come funziona

9 ottobre 2019 | 15:21
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Ergastolo ostativo, cos’è e come funziona

Ecco cosa prevede la legge in caso di ergastolo

La Grand Chambre della Corte Europea dei Diritti Umani, che non è legata all’Ue ma al Consiglio d’Europa, ha respinto, tra gli altri, il ricorso presentato dall’Italia contro la sentenza del 13 giugno 2019 sul cosiddetto ergastolo ostativo, cioè il carcere a vita che non prevede benefici né sconti di pena, applicato in Italia per reati gravissimi come l’associazione mafiosa o il terrorismo, in assenza di collaborazione con la giustizia da parte del condannato.

Con quella sentenza, che riguardava il caso di Marcello Viola, i giudici di Strasburgo hanno stabilito che la condanna al carcere a vita “irriducibile” inflitta al ricorrente viola l’articolo 3 della Convenzione Europea sui Diritti umani. Ma cos’è l’ergastolo ostativo e come funziona?

Che cos’è l’ergastolo ostativo

Per ergastolo ostativo si intende il carcere a vita che non prevede benefici né sconti di pena, applicato in Italia per reati gravissimi come l’associazione mafiosa o il terrorismo, in assenza di collaborazione con la giustizia da parte del condannato.

La misura è regolata dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario e prevede che la pena sia applicata solo per i delitti di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c. p.) e associazione finalizzata al traffico di droga (art. 74 D.P.R. n. 309/1990), sempreché non siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

L’ergastolo ostativo prevede inoltre che “l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possano essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia“.

L’applicazione delle sentenze

Gli Stati firmatari della Convenzione “godono di un ampio margine di valutazione nel decidere sulla lunghezza appropriata delle condanne detentive e il mero fatto che una condanna a vita possa in pratica essere scontata per intero non significa che sia irriducibile”.

“Di conseguenza, la possibilità di revisione delle condanne all’ergastolo comporta la possibilità per il condannato di chiedere il rilascio, ma non di essere necessariamente rilasciato, se continua a rappresentare un pericolo per la società”. I giudici avevano condannato l’Italia a rifondere al ricorrente 6mila euro per i costi e le spese sostenute.

(Il Faro online)

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