Didattica a distanza, il Garante della privacy: “Ai docenti non si neghi la libertà d’insegnamento”
Anief: “È bene che ogni scuola, attraverso il dirigente capo d’istituto, metta il corpo insegnante nelle condizioni di gestire al meglio la didattica a distanza”
Scuola – Il Garante non ha dubbi: sul trattamento dei dati della didattica online, scuole e università “dovranno rispettare presupposti e condizioni per il legittimo impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo, limitandosi a utilizzare quelli strettamente necessari, comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata o interferire con la libertà di insegnamento”.
LA CONSERVAZIONE DEI DATI
Attraverso una nota ufficiale, inviata ai ministri dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e per le pari opportunità e la famiglia, il Garante delle pari opportunità ha chiarito che non occorre “sottovalutare i rischi, suscettibili di derivare dal ricorso a un uso scorretto o poco consapevole degli strumenti telematici”.
La nota cita l’atto di indirizzo prodotto dallo stesso Garante pochi giorni fa, nel quale si spiega che viene da sé che “le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi (anche in base a specifiche previsioni del contratto stipulato con il fornitore dei servizi designato responsabile del trattamento), che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza. Saranno, in tal senso, utili specifiche istruzioni, tra l’altro, sulla conservazione dei dati, sulla cancellazione – al temine del progetto didattico – di quelli non più necessari, nonché sulle procedure di gestione di eventuali violazioni di dati personali.
L’Autorità vigilerà sull’operato dei fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza, per assicurare che i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche e universitarie”.
NON ECCEDERE NEL TRATTAMENTO DATI
“Con riferimento al trattamento dei dati degli studenti svolti dalle piattaforme quali responsabili del trattamento stesso, si ricorda che esso deve limitarsi a quanto strettamente necessario per la fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line, senza l’effettuazione di operazioni ulteriori, preordinate al perseguimento di finalità proprie del fornitore. L’ammissibilità di tali operazioni dovrà, infatti, essere valutata di volta in volta”.
Viene quindi giudicato “inammissibile” l’eventuale “condizionamento, da parte dei gestori delle piattaforme, della fruizione dei servizi di didattica a distanza alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione – da parte dello studente o dei genitori – del consenso al trattamento dei dati connesso alla fornitura di ulteriori servizi on line, non necessari all’attività didattica”.
MINORI INCONSAPEVOLI
Nell’atto di indirizzo si sottolinea che i dati personali dei minori “meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”. Tale protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo di tali dati a fini di marketing o di profilazione e, in senso lato, la relativa raccolta nell’ambito della fornitura di servizi ai minori stessi.
TRASPARENZA
Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e universitarie devono assicurare la trasparenza del trattamento informando gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, in ordine, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento, che deve peraltro limitarsi all’esecuzione dell’attività didattica a distanza, nel rispetto della riservatezza e della dignità degli interessati”.
NIENTE IMPOSIZIONI AI DOCENTI
Infine, “nel trattare i dati personali dei docenti funzionali allo svolgimento della didattica a distanza, le scuole e le università dovranno rispettare presupposti e condizioni per il legittimo impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo (artt. 5 e 88, par. 2, del Regolamento, art. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali e art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300) limitandosi a utilizzare quelli strettamente necessari, comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata (art. 113 del citato Codice) o interferire con la libertà di insegnamento”.
IL PARERE DEL SINDACATO
Secondo il sindacato autonomo Anief, l’analisi del Garante del trattamento dei dati personali conferma la linea intrapresa da tempo: il trattamento dei dati non deve oltrepassare il principio di mero utilizzo funzionale allo scopo, il trattamento dei dati del personale tutto, docente e Ata: nella circostanza del corpo docente, è anche bene rispettare l’autonomia d’insegnamento, costituzionalmente garantita, la quale non può essere messa da parte, a partire dalla scelta delle piattaforme e dei software telematici utili alla didattica a distanza.
L’atto di indirizzo del Garante della privacy sulla didattica a distanza, pubblicato il 30 marzo 2020.
(IL Faro online)
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