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Il Decreto Liquidità è in vigore: ecco la sintesi delle misure previste

9 aprile 2020 | 22:26
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Il Decreto Liquidità è in vigore: ecco la sintesi delle misure previste

Per quanto riguarda l’accesso al credito, sono tre gli interventi che garantiscono liquidità alle imprese

Roma – Il vice coordinatore Regionale di Forza Italia LazioGiuseppe Agostara ed il membro del coordinamento Forza Italia provincia di Roma Alessandro Spalletta in questi giorni di emergenza straordinaria COVID-19, rivolgono alle micro, piccole e medie imprese i primi orientamenti per addentrarsi nella comprensione delle misure urgenti contenute nel Decreto Liquidità pubblicato in GU in data 8 aprile 2020 n. 94.

Orientamenti dettati da una prima attenta disamina, avulsa da qualsivoglia giudizio politico e di merito, eseguita insieme al team di professionisti dello “Studio Alessandro Spalletta & partners”.

Per quanto riguarda l’accesso al credito, sono tre gli interventi che garantiscono liquidità alle imprese:

  • garanzie da parte dello Stato per 200 miliardi (art. 1), concesse attraverso Sace in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese di ogni dimensione. In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia;
  • potenziamento del Fondo di Garanzia per le Pmi (art. 13), con l’ammissione al Fondo, con copertura al 100%, e senza procedura di valutazione da parte del medesimo, dei nuovi finanziamenti di durata massima di 6 anni a favore di Pmi e piccoli professionisti, per un importo massimo di 25.000 euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario; il rimborso del capitale non decorre prima di 18 mesi dall’erogazione del prestito. Il Fondo può ora concedere garanzie a titolo gratuito fino a un importo massimo di 5 milioni di euro anche alle imprese con numero di dipendenti inferiore a 499. La garanzia del fondo stesso è pari al 90% dell’importo. Infine, per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, la garanzia concessa dal Fondo al 90% può essere cumulata con un’altra garanzia di un terzo soggetto, per ottenere prestiti con una garanzia del 100% su finanziamenti di importo massimo di 800.000 euro (e comunque non superiori al 25% dei ricavi del beneficiario);
  • Giuseppe Agostara

    Giuseppe Agostara

  • rafforzamento del sostegno pubblico all’esportazione (art. 2), per migliorare l’incisività e tempestività dell’intervento statale. L’intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di Sace sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export. L’obiettivo è di consentire a Sace di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.

Di seguito si riporta tabella riepilogativa delle misure di accesso al credito previste dal Decreto Liquidità:

*Prestiti di durata massima di 6 anni a favore di Pmi e piccoli professionisti, per un importo massimo di 25.000 euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario; il rimborso del capitale non decorre prima di 18 mesi dall’erogazione del prestito.

**per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, valore del prestito comunque non superiori al 25% dei ricavi del beneficiario.

*L’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda. Per le Piccole e medie imprese, anche individuali o Partite IVA, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da Sace sarà subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.