Il Campidoglio fa dietrofront: domenica e festivi apertura facoltativa per negozi e artigiani
La sindaca Virginia Raggi ammette l’errore: non più obbligo di chiusura alle 15 di domenica e festivi
Roma – Il Campidoglio ci ripensa: la domenica e i festivi apertura facoltativa per tutte le attività commerciali e artigianali. Non sarà obbligatorio chiudere alle 15, come stabilito nella prima ordinanza (leggi qui). La sindaca Virginia Raggi, assediata dai commercianti, ha dovuto fare dietrofront.
Sarà in vigore dal 18 maggio al 21 giugno 2020 la nuova ordinanza firmata dalla Sindaca Virginia Raggi, a disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive, autorizzate da Governo e Regione alla progressiva ripresa dell’esercizio. Corregge quella precedente nella quale si imponeva la chiusura di domenica e nei festivi alle ore 15.00.
“Questo provvedimento – spiega la Sindaca Virginia Raggi – nasce dalla condivisione con categorie e sigle sindacali di un unico obiettivo: supportare il nostro tessuto produttivo nel rispetto della sicurezza di tutti. Tenuto conto del monitoraggio quotidiano degli spostamenti in città, e ferma restando la necessità di scaglionare i flussi di persone per evitare assembramenti, fissiamo orari diversi per le aperture e le chiusure degli esercizi commerciali a seconda della loro tipologia, dando l’opportunità di lavorare anche la domenica”.
Le attività – raggruppate per tipologia – seguiranno quindi tre diverse fasce orarie di apertura e chiusura, dal lunedì al sabato:
• F1: raggruppa gli esercizi di vicinato del settore alimentare, i laboratori alimentari, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, i panificatori, che potranno decidere fra due opzioni: F1A: apertura dalle ore 7.00 ed entro le 8.00 – chiusura entro le 15.00; F1B: apertura dalle ore 7.00 ed entro le 8.00 – chiusura dopo le ore 19.00 ed entro le 21.30.
• F2: comprende i laboratori non alimentari, con apertura da effettuarsi nell’intervallo dalle ore 9.30 alle ore 10.00 – chiusura entro le ore 19.00.
• F3: costituita da esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, acconciatori ed estetisti, Phone center – Internet point, con apertura da effettuarsi nell’intervallo dalle ore 11.00 alle 11.30 – chiusura dopo le ore 19.00 ed entro le 21.30.
Quanto alla giornata di domenica e ai festivi, l’eventuale orario di apertura al pubblico non è assoggettato alle fasce sopra menzionate ma alla normativa regionale e statale di riferimento.
“Gli orari stabiliti per le categorie produttive autorizzate all’apertura sono stati definiti in base all’osservazione puntuale dell’evolversi della situazione cittadina, oltre che dopo ripetuti confronti con associazioni di categoria e sindacati. In via sperimentale, quindi, abbiamo elaborato questo piano orario che include anche la discrezionalità, in capo ai singoli esercenti, di aprire nella giornata di domenica. Un’opportunità significativa anche per ricominciare a vivere la città, sempre in osservanza delle norme igienico-sanitarie a garanzia dell’incolumità pubblica”, commenta Carlo Cafarotti, Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale.
Per gli esercizi commerciali che svolgono attività mista – settore alimentare e non alimentare – sarà possibile scegliere discrezionalmente una delle fasce orarie di apertura al pubblico sopra descritte, relativamente ai titoli posseduti. Vale l’obbligo di esporre – in maniera tale da essere visibili anche all’esterno del locale – il codice scelto o assegnato (F1A, F1B, F2, F3), nonché il relativo orario di esercizio.
Resta ferma ogni prerogativa statale e regionale in ordine al mutare delle circostanze di carattere sanitario, e fatta salva la facoltà del titolare dell’attività in ordine all’apertura o meno della stessa sia nei giorni feriali che in quelli festivi.
Queste disposizioni non si applicano al commercio su aree pubbliche, alle edicole, ai centri commerciali, alle tabaccherie, alle farmacie, alle parafarmacie, agli esercizi di qualsiasi tipologia all’interno di stazioni ferroviarie e aree di servizio, né alle altre attività non espressamente disciplinate dal provvedimento, che seguiranno gli orari stabiliti dalle norme generali che disciplinano la loro attività.