Asl Roma 3, esenzione ticket: la scadenza è prorogata fino al 31 dicembre
La Asl Roma 3 rimanda la scadenza dell’esenzione alla fine dell’anno per prevenire fenomeni di sovraffollamento e aggregazione dovuti al rinnovo
Ostia – Niente file davanti agli sportelli della Asl Roma 3 per il rinnovo dell’esenzione ticket sanitaria. I vertici dell’azienda hanno rimandato i rinnovi al 31 dicembre 2020.
La decisione è stata presa in seguito all’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 2 giugno scorso varata per le ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Per continuare a prevenire fenomeni di sovraffollamento presso gli uffici deputati al rilascio del certificato di esenzione per redditoE01, E02, E,03, E04 e per esenzione per patologia, la scadenza del 30 giugno 2020, disposta con precedenti ordinanze (del 9 e 10 marzo) è differita al 31 dicembre 2020.
Ovviamente rimane fermo l’obbligo degli assistiti del servizio sanitario di comunicare alla Asl Roma 3 eventuali variazioni intervenute, restando salva ogni diversa misura a cura della Direzione salute e integrazione socio – sanitaria in raccordo con l’Unità di crisi regionale.
CHI HA DIRITTO ALL’ESENZIONE
Hanno diritto all’esenzione le seguenti categorie sociali: E01: Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare complessivo inferiore a € 36.165,98 (ex art. 8 c 16 legge 537/1993 e successive modifiche) E02: Disoccupati iscritti a un Centro per l’Impiego che hanno rilasciato dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (e loro familiari a carico) con reddito familiare inferiore o pari a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,65 in presenza del coniuge, e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (ex art. 8 c 16 legge 537/1993 e s.m.i.) E03: Soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di Assegno (ex pensione) Sociale (ex art. 8 16 legge 537/1993 e s.m.i.) E04: Soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di Pensione al Minimo, con più di 60 anni e reddito familiare inferiore o pari a € 8263,31 incrementato a € 11362,05 in presenza del coniuge, e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (ex art.8-c. 16 legge 537/1993 e s.m.i.).