I chiarimenti

Scuola, graduatorie provinciali per le supplenze: il Ministero pubblica nuove Faq con importanti chiarimenti

25 luglio 2020 | 08:17
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Scuola, graduatorie provinciali per le supplenze: il Ministero pubblica nuove Faq con importanti chiarimenti

Ecco le nuove Faq che chiariscono i tanti dubbi sulle certificazioni informatiche, sulla rinuncia alla supplenza e sugli assegni di ricerca

Scuola – Sta procedendo a ritmo serrato l’inoltro online delle istanze di presentazione delle domande per l’inclusione nelle nuove Graduatorie provinciali per le supplenze e le graduatorie di istituto, che si chiuderà alle ore 23.59 del 6 agosto prossimo: il Ministero dell’Istruzione ha fatto sapere che nel corso del primo giorno sono state inserite oltre 100 mila domande. Lo stesso dicastero ha pubblicato delle nuove Faq e ha chiarito i tanti dubbi sulle certificazioni informatiche, sulla rinuncia alla supplenza e sugli assegni di ricerca: tra le risposte figura, ad esempio, la valutazione degli attestati formativi e il chiarimento determinante sulle conseguenze di una rinuncia alla supplenza da GaE che non inficia la possibilità di accettare supplenza da GPS, come richiesto espressamente dall’Anief.

Sempre per dirimere dubbi e incertezze sulla presentazione dei titoli e servizi, ma anche per impugnare l’Ordinanza n. 60/2020, e le relative nuove Tabelle Titoli, che penalizza tanti candidati, anche considerando in modo minimale il percorso formativo-professionale acquisito, l’Anief ha avviato un servizio di consulenza in presenza e a distanza.

Marcello Pacifico, presidente del sindacato Anief rappresentativo, ricorda che “abbiamo intenzione di dare supporto e assistenza ai tanti che cercano di inserirsi nelle Gps e di conseguenza puntano a sottoscrivere un contratto di supplenza. È bene che tutto questo avvenga rispettando il merito e senza, quindi, penalizzazioni di punteggi. Per questi motivi, per andare incontro alle esigenze degli aspiranti docenti, abbiamo allestito un servizio di consulenza duplice, in presenza e a distanza, che ognuno può scegliere a seconda delle proprie esigenze personali”.

Il Ministero dell’Istruzione cerca di fare chiarezza su modalità di presentazione di titoli e servizi, al fine dell’inserimento di un alto numero di docenti precari nelle nuove Graduatorie provinciali per le Supplenze. Tra le nuove risposte ai dubbi provenienti dai tanti candidati figura anche – all’interno di nuove Frequently Asked Questions – la precisazione del ministero dell’Istruzione sul fatto che “la rinuncia o l’assenza alla convocazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenza sulla base delle Gae e delle Gps a seconda della graduatoria interessata dalla convocazione” che chiarisce un grande dubbio interpretativo dell’art. 14 dell’Ordinanza n. 60/2020 richiesto espressamente proprio dal sindacato Anief.

“Abbiamo fortemente voluto questo chiarimento evidenziando al Ministero che non avrebbe avuto senso un’interpretazione restrittiva dell’Ordinanza che prevedesse l’impossibilità di accettare una supplenza da GPS se si era rinunciato precedentemente alla supplenza da GaE. Il Ministero ha recepito in pieno la nostra richiesta e ora, finalmente, molti precari possono stare tranquilli sul punto: chi rinuncia a supplenza da GaE ha assolutamente facoltà di accettare supplenza da GPS perché la rinuncia da GaE non coinvolge “a cascata” le GPS. Siamo soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto per dare una risposta certa a tanti precari interessati da questo chiarimento”.

GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE, NUOVE FAQ DEL MINISTERO

Come funziona l’iscrizione alle GPS in qualità di ITP nel caso dei maturandi privatisti 2020?

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l’articolo 1, comma 7, ultimo periodo ha disposto che “Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato, fermo restando il disposto dell’art. 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”. Tale previsione di ammissione con riserva, evidentemente, non può trovare applicazione nel caso delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze trattandosi di procedure per soli titoli. Si ricorda inoltre che il titolo di studio, comunque, da solo non sarebbe sufficiente, perché occorrerebbe possedere uno degli altri titoli congiunti riportati nell’ordinanza.

Al punto B.9 (attività di ricerca scientifica) può essere compresa l’attività presso Università estere?

Sì.

Nel punteggio per i titoli accademici e scientifici (sezione B.9), si valutano 12 punti per ciascun titolo. Un utente ha svolto 5 anni di ricerca scientifica con assegno di ricerca, un assegno per ogni anno. Come sarà valutata l’attività? 12 punti per ciascun anno?

L’attività è valutata rispetto al bando, non alla durata. Se il candidato ha vinto cinque bandi distinti, saranno valutati 12 punti per ciascuno. Se ha vinto un bando con durata pluriennale, il titolo è valutato 12 punti.

Vorrei iscrivermi alla classe B-02 (conversazione in Lingua estera) ma ancora non sono in possesso della dichiarazione di valore Posso comunque presentare la domanda?

La dichiarazione deve essere caricata nella domanda, ed è pertanto necessario possederla entro il termine di presentazione delle istanze.

Le nuove tabelle allegate all’OM 60/2020 prevedono l’attribuzione di 0.5 punti per le certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino ad un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti”. E non è prevista una distinzione tra certificazioni informatiche e certificazioni digitali. Sono valutabili entrambe le tipologie? Sono valutabili anche gli attestati?

Sì.

L’articolo 14, comma 1, lettera a), punto i) (Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro) dell’OM 60/2020 così recita:
1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato com-porta i seguenti effetti con riferimento al relativo anno scolastico:
a) supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS:
i. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento.

Nel caso di rinuncia ad una supplenza cosa succede?

La rinuncia o l’assenza alla convocazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenza sulla base delle Gae e delle Gps a seconda della graduatoria interessata dalla convocazione.

È valutabile il servizio prestato come docente nella scuola paritaria relativamente ai periodi coperti da cassa integrazione in deroga o dal fondo di Integrazione salariale, durante il periodo di emergenza da COVID-19?

I periodi in costanza di rapporto di lavoro, per i quali sono intervenuti ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione in deroga o il FIS ed è stata versata pertanto la relativa contribuzione ai sensi della normativa vigente, sono valutabili secondo quanto previsto alla lettera C delle tabelle dei titoli valutabili per le diverse GPS.

Avendo insegnato contemporaneamente su due classi di concorso, posso far valere il punteggio come specifico su entrambe le classe di concorso?

Sì.

Quale classe di concorso devo indicare nella sezione relativa ai servizi?

La classe di concorso del servizio da dichiarare nell’istanza deve riportare il codice relativo alla classe di concorso valido alla data in cui è stato prestato il servizio.
I servizi prestati fino all’anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite in un’unica classe di concorso di nuova istituzione, sono valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19/2016 richiesta. Pertanto, dal momento che per i servizi antecedenti all’a.s. 2017/18 il codice della classe di concorso (DM 39/98 o precedenti) non coincide con il codice della graduatoria attualmente richiesta (DPR 19/2016), il sistema, in sede di valutazione, verificherà la corrispondenza e procederà al calcolo valutando il servizio come specifico se la classe di concorso su cui spendere il servizio indicata dall’aspirante è la stessa in cui essa è confluita in base alle informazioni note al sistema informativo, come aspecifico in caso contrario.
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