La mozione

Scuola, assistenza genitore invalido: il diritto scatta in base all’istituto dove si è in servizio

8 dicembre 2020 | 12:00
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Scuola, assistenza genitore invalido: il diritto scatta in base all’istituto dove si è in servizio

Anief: “Qui vi sono in ballo conquiste dei lavoratori che vanno dalla tutela della salute, dei disabili e della solidarietà sociale che non possono essere schiacciate dalla burocrazia”

Scuola – “Le stranezze e iniquità normative della scuola italiana non hanno limiti: una di queste è l’applicazione del diritto di precedenza del lavoratore che assiste, come referente unico, il genitore con alta invalidità alla sola fase della mobilità provinciale e non per quella interprovinciale. Praticamente, l’assistenza al genitore viene agevolata solo se il dipendente scolastico – docente o Ata – è in servizio nello stesso comune o nella medesima provincia; al di fuori di tali confini, il diritto decade. L’aspetto più assurdo di tale interpretazione – la quale nega in pieno quanto previsto dall’ex art.33 comma 5 della Legge 104/92 – è che è stata normata all’interno dell’articolo 13 punto IV del CCNI sulla mobilità, sottoscritto dagli altri sindacati. Anief attraverso una mozione – approvata durante il terzo Congresso nazionale – chiede quindi all’amministrazione di mettere mano a tale grave stortura che danneggia migliaia e migliaia di lavoratori della scuola, già alle prese con pesanti problematiche familiari certificate”.

Marcello Pacifico, presidente del Sindacato, fa notare che: “la precedenza per soddisfare il diritto all’assistenza del genitore invalido non può mutare in base alla collocazione della scuola dove si svolge servizio o si è stati assegnati, magari pure da un algoritmo sballato. Qui vi sono in ballo conquiste dei lavoratori che vanno dalla tutela della salute, dei disabili e della solidarietà sociale che non possono essere schiacciate dalla burocrazia. È chiaro che fino a quando non si sbloccherà la situazione continueremo ad andare avanti con i nostri ricorsi al giudice del lavoro”.

Modificare l’articolo 13 punto IV del CCNI sulla mobilità, così da presentarsi il prossimo anno scolastico con un contratto non più discriminante: lo chiede l’Anief con una mozione presentata e con convinzione approvata durante il terzo Congresso nazionale che ha confermato Marcello Pacifico alla guida del sindacato per altri 4 anni.

IL DANNO

Eludendo l’art.33 c.5 L.104/92, legittimamente introdotto per favorire l’assistenza al parente affine in posizione di invalidità tale da richiedere assistenza familiare, nella scuola si continua infatti illegittimamente a rendere rilevante che il dipendente lavori fuori provincia o in provincia. Paradossalmente, fa notare il giovane sindacato, “per motivi oggettivi e logistici, a maggior ragione, si dovrebbe permettere al figlio lontano di poter lavorare almeno all’interno della provincia dove risiede il genitore disabile per garantire il diritto di assistere ed essere assistito”. Invece, si è proceduto al contrario.

ATTO INCOSTITUZIONALE

Poiché il CCNI attribuisce precedenza ad alcuni lavoratori e la nega ad altri, Anief rileva che ci troviamo in un contesto di palese incostituzionalità: si tratta di una vera a propria mancanza di tutela dei “diritti di rilevanza costituzionale” afferenti al “diritto di salute, solidarietà sociale e tutela dei disabili disciplinati dai principi di cui all’art.2,3,29 e 32 della Costituzione. Inoltre, in questo modo si sovverte anche quanto previsto nel Testo unico della scuola (il D.Lgvo 297/94) “che prevede all’art. 601 c.1 e 2 l’applicazione al personale scolastico degli articoli 21 e 33 della L.104/92, con la precisazione che ciò comporta ‘la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione non di ruolo e in sede di mobilità’”.

DISATTESE LE NORME-BASE DELLA SCUOLA

L’organizzazione sindacale autonoma si sofferma quindi sul fatto che, con la negazione del diritto di precedenza del lavoratore che assiste il genitore fortemente invalido e che partecipa alla mobilità interprovinciale, si realizza un evidente “contrasto con l’art.2 del D.Lgvo n.165 del 2001, in quanto non è possibile che un CCNI deroghi disposizioni dirette ad attuare fondamentali principi di solidarietà sociale costituzionalmente garantiti”. Una condizione, peraltro, che poggia sulla “illegittimità della deroga”. Poiché “la lex specialis (legge 104/92) non può essere derogata da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale”.
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