Rimuovere nidi di rondine, rondone e balestruccio è reato: cosa si rischia
Si tratta di specie insettivore di grande importanza per l’ambiente: si cibano in gran quantità di zanzare, mosche e altri insetti molesti.
Le rondini sono fra le specie considerate minacciate a livello continentale. La stessa condizione riguarda anche balestrucci e rondoni. Tutte e tre queste specie migratorie sono oggi in pericolo a causa dei cambiamenti climatici, dell’uso indiscriminato di pesticidi in agricoltura e dell’azione dell’uomo che ne distrugge i nidi impedendone la riproduzione.
Ben pochi sanno però che la distruzione di questi nidi, oltre a mettere a rischio la sopravvivenza della specie, è un reato penale. Rondini, rondoni, balestrucci, i loro nidi, le uova e i nidiacei sono infatti protetti dalla legge n. 157/92 e dall’articolo 635 del codice penale, che ne vieta l’uccisione e la distruzione.
Questa legge, che recepisce la Direttiva Cee 79/409 sulla Conservazione degli Uccelli Selvatici, all’art. 3 prevede che “è vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati”, e, all’art. 21 comma 1, lettera o), vieta “di prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica”. Quest’ultima è considerata patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale (art. 1 L.157/1992).
La violazione del divieto di distruggere o danneggiare i nidi intenzionalmente e disturbare la fauna selvatica durante il periodo della riproduzione comporta l’applicazione di sanzioni penali e amministrative, con multe che posso ammontare a diverse migliaia di euro.
La tutela è contenuta anche nella Convenzione Internazionale di Berna dettata ai fini della conservazione degli ambienti naturali, delle specie e dei loro siti di nidificazione. Essa, ratificata in Italia con L.503/1981, stabilisce gli stessi divieti ed inserisce rondini, rondoni e balestrucci fra le specie strettamente protette, in quanto a rischio di estinzione.
Oltre alle sanzioni previste dalla legge 157/1992, l’abbattimento dei nidi integra il reato di danneggiamento di “fauna selvatica” ai sensi dell’art. 635, comma 2 c.p., poichè la fauna distrutta è considerata appunto patrimonio indisponibile dello Stato e il responsabile ha agito con lo scopo di distruggere la covata e di uccidere i piccoli nati.
I nidi quindi vanno tutelati, al pari degli uccelli, e non solo nella stagione della riproduzione, ma durante tutto l’anno. I vantaggi? La presenza di rondini, rondoni e balestrucci è particolarmente importante nel contesto cittadino. Questi uccelli infatti sono dei veri e propri “insetticidi naturali” visto che, durante la stagione riproduttiva, la coppia di genitori può catturare fino a 6mila insetti, tra zanzare, moscerini e mosche.
Un vero e proprio toccasana per godere delle serate estive senza essere infastiditi dagli insetti. E’ giusto infine ricordare che chi dovesse notare la distruzione o anche solo il tentativo di distruzione di nidi di rondini, rondoni e balestrucci può segnalarlo alla Polizia Locale o ai Carabinieri forestali.