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Cronaca Locale
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Fiumara Grande, ecco perché non è né abusiva né demaniale

23 ottobre 2021 | 10:26
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Una perizia tecnica di Tribunale, datata 1988, chiarisce la genesi dei diritti e delle proprietà a Fiumara Grande.

Fiumicino – “Ripetete una bugia cento, mille, un milione di volte e diventerà una verità”. La frase è del gerarca nazista Joseph Goebbels, e ovviamente è decontestualizzata rispetto ai nostri giorni. Ma il senso di quella espressione calza a pennello su uno dei punti più discussi e dibattuti, controversi e in parte “segreti” di Fiumicino. Stiamo parlando di Fiumara Grande, o Passo della Sentinella (se ci riferiamo al nucleo abitativo), da sempre – e ancora oggi – descritta erroneamente come “abusiva” e come costruita su “terreno demaniale” non solo dalla vox populi, ma dagli atti ufficiali degli Enti territoriali.

Due specifiche, smentite da una perizia tecnica datata 1988 ordinata dal Tribunale di Roma. Potremmo arrivare subito alle conclusioni, che come vedremo chiariscono bene la situazione, a prescindere da ciò che negli anni viene reiteratamente scritto negli atti pubblici di Comune e Regione, ma è meglio procedere per gradi. La storia, infatti, è interessante, e risale addirittura al 1830…

Fiumara Grande e le proprietà dei Guglielmi

All’epoca, l’intera tenuta dell’Isola Sacra, fino a Fiumara Grande, risultava di proprietà del Marchesi Guglielmi, con intestazione catastale (Catasto Pontificio, alla mappa n.17 del registro di trasporto n.266). Nel 1920 gran parte dei beni patrimoniali della famiglia Guglielmi, venne attribuita d’imperio all’Opera nazionale dei Combattenti  – costituita all’indomani della sconfitta di Caporetto, con il decreto n. 1970 del 10 dicembre 1917 – con autorizzazione (derivante da due distinti Regi Decreti) all’immediata occupazione delle aree.

Fu proprio all’epoca che, nelle more di questi passaggi, l’Amministrazione marittima chiese di poter costruire il “nuovo faro” (già, proprio quello che oggi chiamiamo “vecchio faro” e che è praticamente diroccato leggi qui). Ne nacque un contenzioso con i Guglielmi, che portò alla fine a una soluzione salomonica: fu definito demanio la spiaggia e la costa, fu escluso dalla definizione di demanio ciò che (all’epoca) era distante 70 metri dai corsi d’acqua.

Ne scaturì una Convenzione, firmata nel 1933, che chiariva (la vicenda è piuttosto complessa, ma cerchiamo di semplificarla a beneficio della comprensione generale, ndr) come spiagge e pertinenze rispetto ai corsi d’acqua fossero da considerarsi di proprietà demaniale dello Stato, mentre la parte abbandonata dal mare, e riconosciuta come non più necessaria per usi marittimi, fu “sclassificata” dal demanio marittimo, rimanendo di proprietà statale; che però – a fronte di ulteriori accordi – rinunciò formalmente al proprio diritto di proprietà cedendolo all’Opera nazionale dei Combattenti. Peraltro fu chiarito anche come in questa zona (al contrario di quanto accaduto in altre zone del litorale come nel caso di Ardea e della famiglia Gerini) non ci fossero vincoli di Uso civico.

In tutto questo marasma di accadimenti, il comprensorio rimase nella competenza dell’Opera nazionale dei Combattenti fino al 1979, anno in cui furono trasferiti alle Regioni i beni dell’Ente soppresso.

Fiumara grande e i diritti acquisiti

E arriviamo al dunque. Quei terreni, essendo stati abitati per circa 50 anni, risultavano tutti usucapiti, e dunque di proprietà di chi li occupava (e non quindi “abusivi). Discorso a parte per le abitazioni costruitevi sopra, per gran parte comunque regolarizzate da successive sanatorie dello Stato. Di più: il perito del Tribunale scrive chiaramente che “l’area in esame non può essere considerata demaniale”. Scritto, firmato e timbrato il 20 ottobre 1988 (leggi qui l’intestazione del documento).

La domanda ora nasce spontanea: perché in tutti gli atti comunali e regionali si continua sempre a parlare di zona abusiva (al netto dell’incongruenza di vedere illuminazione pubblica e servizi, tutti pagati con le tasse)? Perché si parla di zona demaniale quando è chiaro che non essendoci più spiaggia né attività portuale in loco, questa definizione è impropria?

Fiumara grande e il porto turistico

Vale la pena di sottolineare, infine, come a margine di tutta questa vicenda ci sia anche il progetto del nuovo porto turistico. Quest’ultimo, naufragato negli anni e adesso alla ricerca di nuove prospettive, in origine vide la Sofim vincere una gara di appalto e, in funzione di ciò, siglare un accordo con l’Interconsorzio di cittadini e il Comune di Fiumicino per il piano di recupero di Passo della Sentinella, da inserire nelle opere di riqualificazione dell’intera zona a seguito del progetto del porto turistico. Un progetto che ai consorziati, cioè ai cittadini di Fiumara, costò ben 90 milioni di lire. Sforzo economico che fecero tutti insieme con la prospettiva finale di risolvere una volta per tutte la questione.

Ma quella gara d’appalto vide strascichi giudiziari, la defenestrazione della Sofim e l’arrivo della Ip. Da quel momento, il Piano di recupero costato sudore e fatica fu riposto in un cassetto, i residenti non furono più contattati, il progetto del nuovo porto ha fatto la fine che ha fatto (leggi qui), e “magicamente” su tutti gli atti ufficiali divenne prassi scrivere “lottizzazioni abusive”, “proprietà regionale”, “aree di demanio”.

L’ultimo “sgarbo” è stata la mancata acquisizione del Comune della zona di Passo della Sentinella, nonostante il trasferimento di parte delle aree di competenza Regionale all’amministrazione cittadina. Il che ha scatenato una nuova, ennesima, ondata di protesta (leggi qui).

Eppure, stando alla perizia di Tribunale datata 1988, che sciorina passo dopo passo tutto l’iter burocratico amministrativo della zona dal 1800 in poi, non dovrebbero esserci dubbi su definizioni di proprietà, particelle e demanio. Nondimeno accade, con buona pace (si fa per dire) degli abitanti di Passo della Sentinella che, a proprie spese, stanno ancora in trincea; sono stati infatti avviati una decina di procedimenti giudiziari con lo scopo di veder riconosciuti i propri diritti.

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