Super Green pass e stretta contro i no-vax: cosa cambia dal 6 dicembre
Cosa cambia per ristoranti, cinema, teatri, bar, stadi, discoteche e alberghi. Il tampone negativo rimane sufficiente per recarsi al lavoro
Roma – Super green pass in Italia, via libera unanime dal governo. Le nuove regole – che saranno inserite in un decreto e limiteranno le attività dei non vaccinati – dopo l’ok del Consiglio dei ministri saranno valide dal 6 dicembre e saranno in vigore in zona bianca fino al 15 gennaio. Il Super green pass servirà in particolare per accedere a ristoranti, cinema, teatri, bar, stadi, discoteche e anche alberghi. Il tampone negativo rimane sufficiente per recarsi al lavoro e per viaggiare su treni ad alta velocità e aerei. In zona arancione le palestre, le piscine e i circoli sportivi al chiuso saranno accessibili solo con il Super green pass.
Non ci sono novità in relazione alla validità dei tamponi. “Restano invariate le tipologie e la durata dei tamponi” nel nuovo decreto. La durata del ‘responso’ negativo rimane di 72 ore per il molecolare e di 48 per l’antigenico.
In generale, resta in vigore il sistema dei colori con la divisione in zona bianca, gialla, arancione e rossa ed è legato soprattutto a strette ancor più incisive a livello locale, laddove l’incidenza del virus e la situazione ospedaliera lo richiedessero. Gli amministratori locali, dovrebbero essere messi nelle condizioni di poter decidere anche lockdown circoscritti, a livello territoriale.
L’obbligo vaccinale, secondo la bozza del decreto, verrà previsto anche per le forze dell’ordine – l’intero comparto della sicurezza – e il personale scolastico. L’obbligo – finora previsto per il personale sanitario e delle Rsa – verrà dunque esteso a queste altre due categorie e in caso di mancata vaccinazione scatterà la sospensione dal lavoro. “L’atto di accertamento dell’inadempimento – si legge nella bozza visionata dall’Adnkronos – determina l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo”. (fonte Adnkronos)