All’interno del Consiglio europeo siedono i Capi di Stato o di Governi dei paesi membri dell’Ue. Ed è il luogo in cui – più di ogni altro – vengono decise le sorti dell’Europa
Bruxelles – Ci sono stanze dei bottoni in cui vengono strette mani, i documenti vengono firmati, i trattati vengono siglati ed il futuro messo nero su bianco. E’ il caso del Consiglio europeo, ovvero l’Istituzione che oggi andremo ad approfondire e che è l’ennesima tappa del viaggio del Faro online, che ogni settimana vi propone approfondimenti sull’Unione europea, per preparare i lettori – e gli elettori – al voto che si terrà il prossimo 9 giugno 2024.
Consiglio europeo, compiti e funzioni
Andiamo sul pratico. Il Consiglio europeo, che ha sede a Bruxelles, definisce le priorità e gli orientamenti politici generali dell’Ue e stabilisce l’agenda strategica . Nelle sue riunioni adotta generalmente conclusioni, che individuano le questioni problematiche e le azioni da intraprendere. Al suo interno partecipano i Capi di Stato o di Governo degli Stati membri, oltre che il presidente della Commissione ed il presidente del Consiglio europeo stesso.
Generalmente il Consiglio europeo decide per consenso (ossia nessun membro si oppone chiaramente all’adozione). Questa è la modalità decisionale utilizzata dal Consiglio europeo anche per l’adozione delle conclusioni.
Tuttavia, in alcuni casi specifici previsti dai Trattati (ad esempio per l’adozione di atti giuridici), il Consiglio europeo decide mediante votazione. Il voto prevede 3 maggioranze possibili: maggioranza semplice, qualificata e all’unanimità. Ma se la prima è utilizzata soprattutto per cose puramente burocratiche, è sulle seconda che bisogna aprire paragrafi a parte.
La codecisione
Cominciamo dalla maggioranza qualificata. Il Consiglio europeo è dotato del potere legislativo ordinario: condividendolo con il Parlamento europeo, il trattato di Lisbona ha definito questa situazione Istituzionale come “codecisione”. Essa è diventata ed è diventata la principale procedura decisionale utilizzata per adottare la legislazione dell’Unione europea. Quando il Consiglio europeo agisce nell’ambito della codecisione vota a maggioranza qualificata che si divide in due rami.
Cominciamo dal primo. La maggioranza qualificata è raggiunta se sono soddisfatte contemporaneamente due condizioni: il 55% degli Stati membri vota a favore (in pratica ciò equivale a 15 paesi su 27) e gli Stati membri che appoggiano la proposta rappresentano almeno il 65% della popolazione totale dell’Ue. Va da se dunque che il voto dei Paesi più popolosi conta di più.
Il secondo ramo, anche chiamato maggioranza qualificata rafforzata, prevede che quando il Consiglio vota una proposta che non è stata presentata dalla Commissione o dall’alto rappresentante, la proposta è adottata se almeno il 72% degli Stati membri vota a favore (in pratica ciò equivale ad almeno 20 paesi su 27) e se gli Stati membri che appoggiano la proposta rappresentano almeno il 65% della popolazione dell’Ue.
In ultimo, ma non per importanza, un accenno alla cosiddetta minoranza di blocco: per bloccare l’adozione di un atto è necessario che si dichiarino contrari almeno 4 Stati.
Il problema dell’unanimità
L’unanimità è certamente il tema più spinoso e che, ancora oggi, crea polemiche e dibattiti. Non è un mistero che i grandi Paesi (Francia, Germania e Italia su tutte) stiano spingendo per eliminarla, mentre soprattutto ai paesi dell’est Europa (Ungheria e Polonia) “conviene” che lo status quo non cambi.
Questo in quanto tale modalità prevede il voto unanime di tutti e 27 i Paesi su determinate leggi. Basta un voto contrario e la legge va nel cestino, con i singoli Stati che non solo hanno un immenso potere di veto, ma anche la possibilità di bloccare tutto il meccanismo decisionale. Il Consiglio deve votare all’unanimità su una serie di questioni considerate sensibili dagli Stati membri, quali ad esempio:
- politica estera e di sicurezza comune (esclusi alcuni casi ben definiti che richiedono la maggioranza qualificata, quali ad es. la nomina di un rappresentante speciale);
- cittadinanza (concessione di nuovi diritti ai cittadini UE);
- adesione all’UE;
- armonizzazione della legislazione nazionale in materia di imposte indirette;
- finanze UE (risorse proprie, quadro finanziario pluriennale);
- alcune disposizioni in materia di giustizia e affari interni (Procura europea, diritto di famiglia, cooperazione di polizia a livello operativo, ecc.);
- armonizzazione della legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale e protezione sociale.