Vincoli idrogeologici di Isola Sacra, nuova sentenza “contro” l’IMU
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha annullato l’avviso di accertamento Tasi per il 2017, condannando il Comune al pagamanto delle spese di liti. Il principio, come da precedenti sentenze, è estensibile anche all’IMU
Fiumicino, 5 settembre 2024 – In data 9 giugno 2024 la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma (presidente dott.ssa Papa Roberta Pia Rita; Relatore dott. Boccalone Nicola con sentenza depositata lo scorso 2 settembre 2024 ha ulteriormente ribadito il principio di diritto secondo cui a prescindere dalla previsioni dello strumento urbanistico comunale, un terreno gravato da vincolo idrogeologico non può essere edificato. La sentenza è l’ultima di tante altre che hanno riconosciuto il buon diritto di tanti contribuenti difesi davanti ai Giudici tributari dall’avv. Luciano Francesco Marranghello, di non pagare l’Imu e la Tasi sui i terreni di loro proprietà che il Piano Regolatore Generale del comune classifica come edificabili nonostante sino gravati da un vincolo idrogeologico.
Si tratta di una questione di grande importanza nel comune di Fiumicino ove la quasi totalità dei terreni di Isola Sacra è gravata da vincolo idrogeologico e, ciò nonostante, oggetto di gravosa pressione fiscale. Sulla questione i giudici tributario si erano già espressi nel passato anche recente, sia in primo grado che in appello, confermando il principio che con la sentenza odierna è stato ulteriormente ribadito.
Nello specifico, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha annullato l’avviso di accertamento Tasi per il 2017 del Comune di Fiumicino condannando il comune al pagamanto delle spese di liti. Ovviamente il principio, come da precedenti sentenze, è estensibile anche all’IMU.
Il collegio ha così stabilito:
“… il terreno classificato come edificabile dal PRG non può essere automaticamente tassato come edificabile senza che l’Ente impositore non abbia previamente accertato l’assenza di vincoli sovraordinati che ne vietano la edificabilità. Non avendo il Comune di Fiumicino effettuato tale preventiva valutazione, il ricorso del contribuente è stato accolto con l’annullamento dell’atto impugnato e la condanna alle spese del comune di
Fiumicino.