Fiumicino, la controversa vicenda delle Farmacie comunali: l’intervento dell’avvocato Giuliano
L’intervista all’avvocato Giuliano, dello Studio Rienzi (Coordinatore Ufficio Legale e Codacons)
Fiumicino, 27 novembre 2024 – Un risultato importante perché “abbiamo vinto su tutta la linea”: così l’Avvocato Gino Giuliano dello Studio Rienzi (Coordinatore Ufficio Legale e Codacons) spiega il risultato ottenuto in merito alla decisione del Tar (Ordinanza n. 5215/2024), che ha bloccato il rinnovo della gara ai fini della scelta dei due soci privati della Società Farmacie comunali di Fiumicino Srl (leggi qui).
Una questione, questa, un po’ controversa e che ha anche scatenato un botta e risposta fra l’opposizione e l’Amministrazione del Comune di Fiumicino (leggi qui). L’Avvocato Giuliano ha deciso di fare chiarezza in un’intervista rilasciata a ilfaroonline.it al fine di evitare inesattezze e incomprensioni.
Spiega l’avvocato Giuliano: “Si doveva rinnovare la gara d’appalto dell’epoca per la scelta dei due soci privati delle Società Farmacie comunali Srl, che gestisce le due farmacie comunali di Aranova e Isola Sacra, che all’epoca era stata vinta dai dott.ri Fabio Reposi e Marco Tortorici, il primo a tutt’oggi ancora socio. Ad un certo punto, uno dei concorrenti dell’epoca fece ricorso in quanto era stato escluso dalla gara in forza di una clausola del bando che limitava la partecipazione alla gara a soggetti che non fossero già titolari di farmacia. Il Tar del Lazio annullò, quindi, la gara a causa di tale clausola ritenuta illegittima. Si doveva poi rinnovare la gara, ma a rinnovarla doveva essere il Comune di Fiumicino. Ad un certo punto il soggetto che aveva proposto ricorso, chiedeva l’esecuzione di tale sentenza”.
“Con la richiesta della ricorrente la questione è tornata in mano al Commissario ad acta che era stato già nominato dal TAR – aggiunge l’Avvocato – perché il Comune non si era adoperato al riguardo. Eppure il soggetto che aveva proposto il suddetto ricorso aveva inviato ben due diffide al Comune di Fiumicino affinché procedesse all’esecuzione della predetta sentenza: la prima diffida l’8 giugno 2023, la seconda il 18 gennaio 2024, mesi in cui si era già insediata la nuova Amministrazione comunale. Non è esatto, quindi, scaricare l’inerzia sulla precedente Amministrazione”.
L’avvocato Giuliano passa poi a spiegare l’aspetto cruciale della vicenda: “A questo punto la ricorrente si è rivolta al Tar chiedendo la nomina di un Commissario ad acta. IL TAR rilevava che il Commissario ad acta era stato già da esso nominato alcuni anni prima. A tale Commissario si è rivolta l’originaria ricorrente. Con delibera dello scorso agosto il Commissario ad acta ha proceduto al rinnovo della gara, ponendo a base d’asta lo stesso valore che le 2 quote in questione avevano 25 anni fa all’epoca dell’originaria gara, senza neppure aggiornare tale valore al tasso di inflazione e senza neppure tener conto della maggior somma a cui all’epoca venne aggiudicata la gara”.
E ciò nonostante in questi 25 anni il valore di tali quote è cresciuto di ben 8 volte il loro valore originario, come attestato da apposita perizia giurata: “Non è accettabile mettere a base d’asta oggi – dice l’Avvocato – un valore delle due quote in questione uguale a quelle che esse avevano di un quarto di secolo fa. Il Tar su questo punto ci ha dato ragione”
L’altro aspetto importante toccato dall’ordinanza del TAR è quello secondo cui la ricorrente originaria ha da tempo superato il limite d’età – 59 anni – previsto dalla legge per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, circostanza che questa che costituisce un ostacolo al rinnovo della gara. “Peraltro, tale originaria ricorrente da tempo è in pensione e pertanto non potrebbe ricoprire neppure il ruolo di direttore di una delle due farmacie in questione, ruolo che si accompagna necessariamente alla qualità di socio privato.
Con questa spiegazione – conclude l’avvocato Giuliano – vogliamo sottolineare l’importanza del risultato ottenuto e ricostruire la vicenda in modo chiaro e trasparente“.