Attività produttive di Fiumicino, la disciplina per gli orari di apertura 2025

Il provvedimento ha l’obiettivo di garantire un equilibrio tra le esigenze del tessuto produttivo, la qualità della vita dei cittadini e il decoro urbano
Fiumicino, 23 aprile 2025 – Nuova disciplina oraria per le attività produttive, in vigore fino al 31 dicembre 2025. Il provvedimento, emanato con Ordinanza Sindacale N. 12 del 23-04-2025, ha l’obiettivo di garantire un equilibrio tra le esigenze del tessuto produttivo, la qualità della vita dei cittadini e il decoro urbano, tenendo conto delle specificità locali, del contesto turistico e della necessità di incentivare uno sviluppo economico sostenibile.
A seguire la disciplina oraria e le prescrizioni per alcune attività economiche:
1) Esercizi commerciali su aree private, esercizi commerciali su posteggi isolati ubicati in aree pubbliche ed esercizi artigianali
1. Tutti gli esercizi commerciali e artigianali di cui al presente paragrafo, ovunque ubicati sul territorio comunale, possono liberamente determinare gli orari di apertura e di chiusura, l’eventuale chiusura domenicale e festiva, nonché l’eventuale mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio, nel rispetto degli accordi aziendali e dei contratti collettivi di lavoro.
2. Tutti gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei all’informazione.
2) Mercato coperto di via degli Orti
1. Gli operatori commerciali che esercitano all’interno del Mercato coperto di Fiumicino, costituitisi nell’ “Associazione Gestione Servizi Mercato Mario Tocchi”, possono liberamente determinare gli orari di apertura e di chiusura, l’eventuale chiusura domenicale e festiva, nonché l’eventuale mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio, nel rispetto degli accordi aziendali e dei contratti collettivi di lavoro.
2. L’associazione dovrà rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del Mercato coperto di Via degli Orti mediante cartelli o altri mezzi idonei all’informazione e dovrà inoltre comunicare all’Amministrazione comunale l’orario e i giorni di apertura e chiusura del Mercato.
3) Mercati settimanali. Le operazioni di montaggio e smontaggio dei banchi dovranno avvenire, tassativamente, non prima delle ore 06.30 e non oltre le ore 15.00, al fine di garantire le operazioni di pulizia delle aree pubbliche.
4) Pubblici esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande compresi gli esercizi commerciali su posteggi isolati ubicati in aree pubbliche
1. Tutti gli esercizi di cui al presente paragrafo, ovunque ubicati sul territorio comunale, compreso il demanio marittimo, possono liberamente determinare gli orari di apertura e di chiusura al pubblico.
2. Tutti i titolari degli esercizi di somministrazione hanno l’obbligo di esporre un apposito cartello con la chiara indicazione dell’orario e dei giorni di apertura e chiusura dell’attività.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle attività di somministrazione di cui all’articolo 78, comma 2, lettere A (somministrazione svolta congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport e cultura), C (somministrazione al domicilio del consumatore), D (somministrazione nelle strutture ricettive alberghiere, nei confronti delle persone alloggiate e non), E (somministrazione in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati e ai loro ospiti), F (somministrazione in locali situati all’interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime) G (somministrazione nelle mense aziendali a favore dei dipendenti di amministrazioni, enti e imprese pubbliche e private), H (somministrazione nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle strutture di accoglimento per immigrati, rifugiati e profughi ed altre simili strutture di accoglienza e sostegno, I (somministrazione nei mezzi di trasporto pubblico), L (somministrazione in locali situati all’interno di medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri commerciali) e M (somministrazione in locali situati all’interno dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari) della L.R. Lazio n. 22 del 6.11.2019 ( Testo Unico del Commercio), in quanto tali attività sono tenute ad osservare gli orari delle strutture nelle quali sono ospitate. Nei casi previsti dalle lettere A, L e M, l’orario di apertura e chiusura è liberamente determinato qualora le attività di somministrazione abbiano accesso diretto alla pubblica via.
5) Pubblici esercizi che effettuano esecuzioni musicali, eventi e manifestazioni
1. Tutte le attività di intrattenimento che comportano emissioni sonore sono tenute al rispetto dei limiti di emissione e immissione acustica previsti dalla L. 447/1995 e dal vigente Piano comunale di classificazione acustica.
2. I pubblici esercizi autorizzati ad effettuare esecuzioni musicali, gli eventi e le manifestazioni che utilizzano impianti di diffusione e amplificazione sonora, devono osservare il seguente orario in relazione agli intrattenimenti musicali: – venerdì, sabato e prefestivi: dalle ore 18:00 alle ore 01:00; – tutti gli altri giorni: dalle ore 18:00 alle ore 24:00.
3. Eventuali deroghe ai suindicati orari potranno essere concesse, con ordinanza sindacale, in relazione alla rilevanza culturale, sociale, politica e religiosa dei singoli eventi. 4. Sono esonerate dall’obbligo del rispetto dei suindicati orari le seguenti manifestazioni di rilevante interesse locale: – Sagra della tellina; – Sagra del pesce; – Fiera di S. Ippolito; – Fiera della festività religiosa e civile dell’Assunta; – tutti gli eventi organizzati e/o promossi dall’Amministrazione Comunale.
6) Attività di intrattenimento danzante
1. Tutte le attività di intrattenimento che comportano emissioni sonore sono tenute al rispetto dei limiti di emissione e immissione acustica previsti dalla L. 447/1995 e dal vigente Piano comunale di classificazione acustica.
2. Le discoteche al chiuso devono osservare il seguente orario: apertura non prima delle ore 19:00, chiusura non oltre le ore 02:30. 3. Le attività di intrattenimento danzante stagionale autorizzate sul demanio marittimo devono osservare i seguenti orari: – venerdì, sabato e prefestivi: dalle ore 18:00 alle ore 01:00; – tutti gli altri giorni: dalle ore 18:00 alle ore 24:00.
7) Attività di sala giochi – giochi leciti
1. Tutti gli esercizi di cui al presente paragrafo, ovunque ubicati sul territorio comunale, possono liberamente determinare gli orari di apertura e di chiusura al pubblico.
2. Tutte le attività di sala giochi che utilizzano gli apparecchi indicati all’art. 110, comma 6, lettere a) e b) del R.D. 773/1931 e le altre tipologie di esercizi ove è consentita la loro installazione, dovranno obbligatoriamente rispettare l’interruzione dell’attività dei suddetti apparecchi, così come di seguito indicato: – dalle ore 08:00 alle ore 10:00, – dalle ore 13:00 alle ore 15:00, – dalle ore 24:00 alle ore 04:00, tutti i giorni, compresi i festivi.
3.Negli orari di non funzionamento gli apparecchi dovranno essere spenti singolarmente tramite l’apposito interruttore elettrico ed essere mantenuti non accessibili;
4. È fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di esercizio di esporre, all’esterno e all’interno del locale, in luogo ben visibile al pubblico, un apposito avviso che renda noto la fascia oraria fissata con il presente provvedimento, in cui è consentito l’utilizzo degli apparecchi di cui ai punti precedenti, contenente anche formule di avvertimento sui rischi connessi alla pratica dei giochi con vincita in denaro, nonché alle sanzioni applicabili.
8) Attrazioni dello spettacolo viaggiante: – apertura non prima delle ore 10:00, chiusura non oltre le ore 24:00.
9) Divieto di vendita con asporto in contenitori in vetro di bevande alcoliche e superalcoliche
E’ vietata in tutto il territorio comunale dalle ore 22:00 la vendita con asporto in contenitori in vetro di bevande alcoliche e superalcoliche, con riferimento a mero titolo esemplificativo agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, agli esercizi commerciali su area privata, agli esercizi per il commercio e/o la somministrazione su aree pubbliche, alle attività artigianali. Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate ai sensi della vigente normativa statale, regionale e comunale.