In base al decreto legislativo in questione, le linee vita sono obbligatorie in tutte le circostanze nelle quali gli operatori sono chiamati a intervenire a un’altezza di più di 2 metri rispetto a un piano stabile.
In vista dell’installazione sul tetto di casa di un sistema anticaduta, è molto importante avere una conoscenza approfondita della normativa linee vita. Di che cosa si tratta? Le linee vita sono un dispositivo di protezione individuale che può essere impiegato nei luoghi di lavoro, e vengono disciplinate da varie normative. Le linee vita sono obbligatorie, e questo è fondamentale per garantire la sicurezza degli operatori che sono chiamati a intervenire ad alta quota. Questi dispositivi di sicurezza sul lavoro sono disciplinati dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, il D. Lgs. n. 81 del 2008.
In base al decreto legislativo in questione, le linee vita sono obbligatorie in tutte le circostanze nelle quali gli operatori sono chiamati a intervenire a un’altezza di più di 2 metri rispetto a un piano stabile. Di conseguenza non è solo nel settore edilizia che vengono usate le linee vita, le quali si prestano a molteplici tipologie di lavori sul tetto, a prescindere dal fatto che vengano eseguiti su immobili industriali o su un condominio. Per essere considerate a norma, le linee vita devono essere conformi a quanto indicato dal D. Lgs. n. 81 del 2008, ma anche ad altre normative di carattere regionale e nazionale.
Entriamo più nel dettaglio per scoprirne di più. L’articolo 115 coordinato tramite il D. Lgs. n. 106 del 2009 disciplina l’impiego in Italia delle linee vita e fa riferimento ai sistemi di protezione contro le cadute dall’alto. Si tratta di una normativa che specifica che per i lavori in quota gli operatori siano tenuti ad adottare sistemi di protezione adeguati all’utilizzo specifico. Si tratta di sistemi di protezione che devono essere formati da vari componenti, i quali non per forza devono essere usati nello stesso momento, in linea con le norme tecniche. Tali elementi sono rappresentati dalle imbracature, dalle linee vita flessibili, dai dispositivi retrattili, dai cordini, dai dispositivi di ancoraggio, dai connettori e dagli assorbitori di energia. In base alle norme è necessario fissare i dispositivi di protezione degli operatori a parti stabili delle opere provvisionali o degli edifici usando le linee vita, le guide o i connettori.
Come si è accennato, esistono delle leggi regionali che regolamentano l’uso delle linee vita e al tempo stesso segnalano la loro obbligatorietà. In Toscana, per esempio, la norma di riferimento è la legge regionale n. 65 del 10 novembre del 2014; in Friuli Venezia Giulia è la legge regionale n. 24 del 16 ottobre del 2015; in Lombardia è la circolare regionale n. 4 del 23 gennaio del 2004.
A essere regolamentata non è solo l’installazione, ma anche le manutenzioni e le revisioni. Infatti, le linee vita consistono in linee salvavita, e proprio per questo motivo è necessario che siano mantenute in uno stato ottimale per garantire la sicurezza degli operatori che lavorano in alta quota o sul tetto. Ma che cosa cambia tra le manutenzioni e le revisioni? Le revisioni sono identificate dalla norma UNI 11560 del 2014, la quale indica due differenti tipologie di controllo: in particolare l’ispezione visiva deve essere eseguita una volta ogni due anni, mentre una volta ogni quattro anni si deve provvedere alla verifica dei dispositivi e dei fissaggi. Sono tempi previsti dalla legge ma che possono essere cambiati in presenza di condizioni specifiche.
La revisione delle linee vita si articola in vari passaggi. Prima di tutto è necessario provvedere al controllo documentale relativo all’elaborato tecnico del sistema anticaduta. Si tratta di una raccolta in cui vengono indicate le vie di accesso e si definiscono le istruzioni di utilizzo del sistema anticaduta. Inoltre, vengono definiti i dispositivi di protezione individuale ritenuti più adatti per l’esecuzione di lavori in quota, ma si fa riferimento anche alle modalità di manutenzione e di collaudo. L’elaborato tecnico del sistema anticaduta segnala, poi, a chi spetta la responsabilità del funzionamento: a seconda dei casi si può trattare del soggetto che si è occupato della verifica della tenuta strutturale, di chi ha eseguito l’installazione, del tecnico progettista o del proprietario.