Vaccino anti-Covid e risarcimento in caso di danni: tutto quello che c’è da sapere

Per la Consulta l’indennizzo spetta anche per le vaccinazioni “raccomandate” dallo Stato come nel caso del siero contro il Covid
Il consenso informato non esclude la responsabilità
La campagna vaccinale contro il Covid ha comportato anche il susseguirsi di moduli per il consenso e allegati informativi sugli effetti dei diversi vaccini somministrati, che hanno creato non poca confusione sul punto. Occorre in ogni caso precisare che la lesione del consenso informato comporta un risarcimento del danno. Il paziente infatti deve essere messo nelle condizioni di esprime un consenso volontario e soprattutto consapevole.
Per fortuna negli anni la giurisprudenza ha chiarito il significato di questo concetto. La sentenza n. 27751/2013 della Suprema Corte ha avuto infatti il pregio di definire l’ampiezza del consenso informato. La stessa ha chiarito infatti che: “il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest’ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l’intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l'”id quod plerumque accidit”, in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l’intervento e l’evento lesivo.”
La domanda che sorge a questo per quanto riguarda il Covid è quindi la seguente: se si firma il modulo del consenso alla vaccinazione e il vaccino crea problemi alla salute, a chi ci si deve rivolgere per avere un risarcimento?
La Cassazione proprio di recente ha avuto modo di chiarire nella sentenza n. 12225/2021, in relazione a un farmaco che ha creato problemi di salute a un paziente, che il produttore è responsabile se il bugiardino presenta un contenuto generico che non consente al consumatore di essere consapevole dei rischi a cui va incontro.
Non è quindi sempre lo Stato a dover risarcire. In ogni caso le questioni legate alla pandemia e al risarcimento dei danni derivanti dalla vaccinazione o da altre questioni ricollegabili alla gestione della pandemia al momento sono ancora scarse. Saranno infatti i tribunali, come sempre, a segnare un sentiero in materia, perché immersi più delle istituzioni, nella realtà quotidiana dei cittadini. (fonte Adnkronos)